Sez. L, Sentenza n. 5240 del 26/09/1988 (Rv. 459931 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE - SGRAVI CONTRIBUTIVI EX ART. 18 DEL D.L. N. 918 DEL 1968 - NATURA INDUSTRIALE DELLE IMPRESE - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE - SGRAVI CONTRIBUTIVI EX ART. 18 DEL D.L. N. 918 DEL 1968 - NATURA INDUSTRIALE DELLE IMPRESE - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
Le qualificazioni giuridiche adottate, per la formulazione dei propri precetti, da una legge speciale non possono essere intese che alla stregua delle prescrizioni normative generali, tranne che la legge speciale abbia, esplicitamente o implicitamente, inteso adottarle con un contenuto diverso o in un'accezione propria di particolari discipline. Pertanto, al fine di stabilire la natura industriale o non di un'impresa in relazione agli sgravi contributivi previsti dall'art. 18 del d.l. 30 agosto 1968 n. 918 (nel testo di cui all'art. 1 della legge di conversione 25 ottobre 1968 n. 1089), occorre far riferimento, in Mancanza di un criterio distintivo proprio di tale disciplina speciale o di un rinvio ad altre specifiche normative, alla nozione generale d'impresa industriale dettata dall'art. 2195 n. 1 cod. civ., nella quale rientrano le imprese sia individuali che anche collettive che svolgono attività di vigilanza, in quanto esse, attraverso l'organizzazione di capitale e lavoro, si propongono la produzione di un servizio. (Conf 2325/88, mass n 458108; (Conf 5968/86, mass n 448325).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2195 CORTE COST., Decreto Legge 30/08/1968 num. 918 art. 18 CORTE COST., Decreto Legge 30/08/1968 num. 918 art. 19, Decreto Legge 30/08/1968 num. 918 art. 20, Legge 25/10/1968 num. 1089 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)