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Sez. 3, Sentenza n. 5767 del 10/03/2010 (Rv. 611792 - 01)

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - USO DIVERSO DA QUELLO PATTUITO | Principio di corrispondenza tra effettiva destinazione dell'immobile locato e regime giuridico applicabile al rapporto locatizio - Applicabilità - Condizioni - Volontà negoziale del locatore sulla determinazione del tipo di locazione - Necessità - Conseguenze - Contratto concluso per esigenze abitative genericamente transitorie - Destinazione d'uso effettiva dell'immobile ad esigenze transitorie per motivi di lavoro - Verifica, anche indiziaria, sulla consapevole tolleranza del locatore in ordine al mutamento di destinazione - Necessità.
Stato
decisa il 2010-03-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/611792-01

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - USO DIVERSO DA QUELLO PATTUITO

In tema di locazioni abitative, il principio della corrispondenza tra effettiva destinazione dell'immobile e regime giuridico applicabile al rapporto locatizio (desumibile dall'art. 80 della legge 27 luglio 1978, n. 392) non può trovare applicazione in contrasto con la volontà negoziale del locatore relativa alla determinazione del tipo di locazione. Ne consegue che, ove il contratto venga concluso per esigenze abitative non stabili né primarie, ma genericamente transitorie, ed il conduttore muti l'effettiva destinazione d'uso dell'immobile locato nella stabile occupazione per motivi di lavoro, di cui all'ultima parte dell'art. 26, lett. a), della anzidetta legge n. 392, è necessario verificare, eventualmente anche su base indiziaria, se tale innovazione sia avvenuta, comunque, nella consapevole tolleranza della parte locatrice, la quale abbia omesso di opporvisi nei modi e nel termine previsti dallo stesso art. 80, quest'ultimo decorrente dalla effettiva conoscenza della variazione stessa.

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 26 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 80 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)