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Sez. L, Sentenza n. 4670 del 10/08/1979 (Rv. 401215 - 01)

GUERRA - MUTILATI ED INVALIDI DI GUERRA - PARIFICAZIONE AUTOMATICA E PERMANENTE AD ESSI DEI MUTILATI ED INVALIDI PER CAUSE DI SERVIZI - ESCLUSIONE - BENEFICI DI QUIESCENZA PREVISTI DALLA LEGGE N 336 DEL 1970 - APPLICABILITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1979-08-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/401215-01

GUERRA - MUTILATI ED INVALIDI DI GUERRA - PARIFICAZIONE AUTOMATICA E PERMANENTE AD ESSI DEI MUTILATI ED INVALIDI PER CAUSE DI SERVIZI - ESCLUSIONE - BENEFICI DI QUIESCENZA PREVISTI DALLA LEGGE N 336 DEL 1970 - APPLICABILITA - ESCLUSIONE.*

Nel vigente ordinamento positivo non sussiste un principio di parificazione giuridica permanente e automatica tra i mutilati e invalidi di guerra e i mutilati e invalidi per cause di servizio, in modo che un qualunque beneficio legislativamente stabilito per i primi debba ritenersi automaticamente esteso ai secondi. Ne tale equiparazione e fissata dagli art 1 della legge n 539 del 1950 e 5 della legge n 474 del 1958, in quanto dal contesto di tali norme risulta che la categoria dei mutilati e invalidi di guerra e assunta solo come parametro per l'attribuzione ai mutilati e invalidi per servizio di singoli benefici, con esplicito riferimento alla situazione concretamente esistente al momento dell'entrata in vigore delle singole leggi; ne consegue che, in Mancanza di espressa previsione, non spetta ai mutilati e invalidi per cause di servizio l'attribuzione dei benefici di quiescenza previsti dalla legge 24 maggio 1970 n 336, in favore degli ex combattenti e categorie equiparate. (Conf 492/77, mass n 384043).*

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1950 num. 539 art. 1, Legge 03/04/1958 num. 474 art. 5 CORTE COST., Legge 24/05/1970 num. 336 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)