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Sez. 1, Sentenza n. 6000 del 12/11/1981 (Rv. 416784 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A PERSONA IRREPERIBILE - RIFIUTO DI RICEVERE LA COPIA - NOTIFICAZIONE - PERFEZIONAMENTO - MOMENTO DETERMINANTE.*
Stato
decisa il 1981-11-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/416784-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A PERSONA IRREPERIBILE - RIFIUTO DI RICEVERE LA COPIA - NOTIFICAZIONE - PERFEZIONAMENTO - MOMENTO DETERMINANTE.*

La notificazione, disciplinata dall'art. 140 cod. proc. civ., per il caso di irreperibilità del destinatario o di rifiuto di ricevere la copia da parte delle persone indicate nell'art. 139 dello stesso codice, deve ritenersi perfezionata quando l'ufficiale giudiziario, completando le formalità previste dalla norma (deposito di copia dell'atto nella casa comunale e affissione dell'avviso del deposito alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario) abbia provveduto a spedire la raccomandata con la comunicazione degli estremi dell'atto e del suo deposito, indipendentemente dalla consegna del piego al destinatario. (V 2989/80, mass n 406738; (Conf 4068/78, mass n 393676; (Conf 2190/78, mass n 391579).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 140 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)