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Sez. 1, Sentenza n. 16366 del 17/07/2014 (Rv. 632130 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE | Ricorso proposto da un Comune - Mancata indicazione del nome del sindaco conferente la procura - Illeggibilità della sottoscrizione - Nullità della procura - Esclusione - Fondamento - Onere della controparte di contestazione dell'appartenenza della firma alla persona del sindaco in carica - Necessità.
Stato
decisa il 2014-07-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/632130-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE

L'illeggibilità della sottoscrizione della procura alle liti e la mancata indicazione del nome del sindaco che l'ha conferita non comportano la nullità della procura e la conseguente inammissibilità del ricorso per cassazione (o, come nella specie, del controricorso con ricorso incidentale), atteso che l'indicazione della persona fisica che riveste "pro tempore" la qualità di sindaco del comune costituisce un dato di pubblico dominio, accertabile senza difficoltà presso lo stesso ente, sicchè spetta alla controparte l'onere di contestare che la firma in calce alla procura provenga dalla persona del sindaco in carica.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 365

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)