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Sez. L, Sentenza n. 26927 del 10/11/2008 (Rv. 605460 - 01)

COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI) | Accertamento con efficacia di giudicato di un rapporto controverso - Rilevanza in un diverso giudizio tra le stesse parti con riferimento al medesimo rapporto giuridico - Configurabilità - Limiti - Conseguenze - Fattispecie in tema di opposizione a cartella esattoriale e a ordinanza ingiunzione.
Stato
decisa il 2008-11-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/605460-01

COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI)

In tema di giudicato, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico ed uno dei due sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza con autorità di cosa giudicata, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, e ciò anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il "petitum" del primo. (Nella specie, prendendo atto dell'avvenuta formazione del giudicato circa l'inesistenza del rapporto di lavoro subordinato tra lavoratore e datore di lavoro nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale, la S.C. ha affermato che detta inesistenza debba necessariamente costituire la premessa anche nel giudizio, pendente tra le stesse parti, di opposizione a ordinanza - ingiunzione di irrogazione delle sanzioni amministrative per l'inosservanza di varie leggi sul lavoro subordinato).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)