Sez. 1, Sentenza n. 367 del 24/01/1995 Cc. (dep. 24/03/1995) Rv. 200577 - 01
Competenza - Competenza per territorio - Regole generali e suppletive | Reati permanenti concernenti la disciplina igienica degli alimenti - Prodotti provenienti dall'estero - Non conoscenza del luogo di inizio della consumazione - Ricorso alle regole suppletive - Necessità.
Competenza - Competenza per territorio - Regole generali e suppletive
In tema di reati permanenti concernenti la disciplina igienica della produzione e del commercio di sostanze alimentari, quando tali sostanze, riscontrate irregolari per vizi presumibilmente originari, siano state importate dall'estero, la competenza per territorio a procedere nei confronti del soggetto operante in Italia, ove non risulti il luogo in cui ha avuto inizio la consumazione del reato da parte sua, non può che essere determinata alla stregua dei criteri sussidiari dettati dall'art. 9 cod. proc. pen., nell'ordine di gradualità ivi indicato. (Nella specie trattavasi del reato di cui agli artt. 5, lett. g, e 12 della legge 30 aprile 1962 n. 283, configurato a carico di un commerciante che aveva venduto delle patate provenienti dalla Francia le quali, all'esame, avevano rivelato la presenza di additivi in misura non consentita).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 8, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 8, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 9, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 9, Legge 30/04/1962 num. 283 art. 5 lett. G CORTE COST., Legge 30/04/1962 num. 283 art. 12
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)