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Sez. 3, Sentenza n. 12456 del 12/01/2021 Cc. (dep. 01/04/2021) Rv. 281068 - 01

TERMINI PROCESSUALI - RESTITUZIONE NEL TERMINE - CASO FORTUITO O FORZA MAGGIORE | Opposizione a decreto penale a mezzo PEC - Inammissibilità - Sussistenza - Ragioni - Errate informazioni di cancelleria sull'ammissibilità del deposito telematico - Caso fortuito o forza maggiore - Configurabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2021-01-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/281068-01

TERMINI PROCESSUALI - RESTITUZIONE NEL TERMINE - CASO FORTUITO O FORZA MAGGIORE

È inammissibile l'opposizione a decreto penale di condanna presentata a mezzo PEC stante il principio di tassatività ed inderogabilità delle forme per la presentazione delle impugnazioni, non essendo previsto in via ordinaria dalla legge processuale il deposito telematico degli atti salvo che nella fase di emergenza sanitaria da Covid-19 per effetto dell'art. 24, comma 4, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e senza che l'errata informazione impartita dalla cancelleria in senso contrario, possa, in quanto "contra legem", integrare gli estremi del caso fortuito o della forza maggiore ai fini della restituzione nel termine.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 28/10/2020 num. 137 art. 24 com. 4, Legge 18/12/2020 num. 176 PENDENTE, Decreto Legisl. 07/03/2005 num. 82 art. 48, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 461 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 175 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)