Sez. 3, Sentenza n. 1008 del 07/04/1956 (Rv. 882457 - 01)
ESECUZIONE IMMOBILIARE - PROVVEDIMENTO DEL TRIBUNALE CHE DICHIARI INAMMISSIBILE IL RECLAMO CONTRO L'ORDINANZA DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE CONFERMATIVA DELLA DECLARATORIA DI REVOCA DELL'OFFERTA DI AUMENTO DEL SESTO - RICORSO IN CASSAZIONE EX ART. 111 COSTITUZIONE - INAMMISSIBILITÀ. ESECUZIONE IMMOBILIARE - NULLITÀ - VENDITA CON INCANTO - INOSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ART. 576 CODICE DI PROC. CIVILE - QUANDO POSSONO ESSER FATTE VALERE - ARTICOLO 2929 - NON OPPONIBILITÀ ALL'AGGIUDICATARIO - INAPPLICABILITÀ.
ESECUZIONE IMMOBILIARE - PROVVEDIMENTO DEL TRIBUNALE CHE DICHIARI INAMMISSIBILE IL RECLAMO CONTRO L'ORDINANZA DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE CONFERMATIVA DELLA DECLARATORIA DI REVOCA DELL'OFFERTA DI AUMENTO DEL SESTO - RICORSO IN CASSAZIONE EX ART. 111 COSTITUZIONE - INAMMISSIBILITÀ. ESECUZIONE IMMOBILIARE - NULLITÀ - VENDITA CON INCANTO - INOSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ART. 576 CODICE DI PROC. CIVILE - QUANDO POSSONO ESSER FATTE VALERE - ARTICOLO 2929 - NON OPPONIBILITÀ ALL'AGGIUDICATARIO - INAPPLICABILITÀ.
A) è inammissibile il ricorso per Cassazione avverso il provvedimento del tribunale che abbia dichiarato inammissibile il reclamo proposto contro l'ordinanza del giudice dell'esecuzione, confermativa della declaratoria di revoca dell'offerta di aumento del sesto, non avendo detto provvedimento natura di sentenza, e comunque, per essere sottoscritto dal solo Presidente del collegio, facendo difetto i requisiti essenziali richiesti per l'esistenza giuridica della sentenza stessa, di guisa che non può farsi richiamo all'art. 11 della Costituzione circa la impugnabilità delle sentenze pronunciate sulle opposizioni agli Atti esecutivi. B) nel procedimento di vendita con incanto le Disposizioni che il giudice dell'esecuzione dà, a norma dell'art. 576 codice di proc. civile, col provvedimento che stabilisce procedersi alla gara, vanno osservate a pena di nullità. E poiché non possono farsi valere anteriormente all'udienza di apertura dell'incanto le irregolarità formali, dipendenti dalla inosservanza di dette Disposizioni - perché prima di tale momento, di regola, non si è ancora verificato l'evento che le giustifica (es., mancato rispetto del termine fra forme di pubblicità e incanto, delle modalità di cauzione, del giorno e dell'ora fissata per l'incanto), ove, nonostante sia stata sollevata contestazione sull'irregolarità, il giudice dell'esecuzione, procedendo oltre nell'esecuzione stessa, abbia emesso ordinanza di aggiudicazione, - è ammissibile la successiva tempestiva formale opposizione agli Atti, traducendosi i vizi del procedimento di vendita in vizi di questa (il che importa l'inapplicabilità dell'art. 2909 codice civile, che esclude la opponibilità della nullità degli Atti anteriori alla vendita nei confronti dell'aggiudicatario), e dovendo in generale considerarsi superabile dalla sentenza che decide sull'opposizione il provvedimento decisorio che il giudice dell'esecuzione, nonostante la sollevata contestazione della nullità degli Atti (nella specie effettuata prima dell'incanto e in presenza del futuro aggiudicatario), abbia emesso anziché limitarsi ai provvedimenti temporanei e strumentali.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)