Sez. 4, Sentenza n. 10342 del 15/10/1997 Ud. (dep. 13/11/1997) Rv. 209409 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATTEGGIAMENTO - SENTENZA - IN GENERE | Spese di custodia cautelare - Provvedimento cautelare annullato dal Tribunale per il riesame - Condanna alle spese - Esclusione - Ragioni.
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATTEGGIAMENTO - SENTENZA - IN GENERE
In tema di patteggiamento il principio secondo cui le spese di mantenimento in carcere dell'imputaTO DURANTE LA CUSTODIA CAUTELARE devono essere poste a suo carico non si applica al caso in cui il provvedimento restrittivo sia stato precedentemente annullato in via definitiva dal Tribunale del riesame, non potendosi da un provvedimento illegittimo farsi derivare un onere a carico di chi lo ha ingiustamente subito.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 445 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 445 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)