Sez. 2, Sentenza n. 24813 del 08/10/2008 (Rv. 604655 - 01)
SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - ACCETTAZIONE DELL'EREDITÀ - CON BENEFICIO DI INVENTARIO - CASI OBBLIGATORI - EREDITÀ DEVOLUTE A PERSONE GIURIDICHE | Fondazione costituita per testamento con nomina dell'ente in qualità di erede universale - Obbligo di accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario - Esclusione.
SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - ACCETTAZIONE DELL'EREDITÀ - CON BENEFICIO DI INVENTARIO - CASI OBBLIGATORI - EREDITÀ DEVOLUTE A PERSONE GIURIDICHE
L'obbligo di accettare l'eredità con beneficio d'inventario non si estende alle fondazioni costituite per testamento con contestuale nomina dell'ente in qualità di erede universale, in quanto il patrimonio della fondazione, destinato a formarsi solo con la disposizione testamentaria, ovvero in modo inscindibile e contestuale rispetto all'istituzione dell'ente, non può confondersi con quello del "de cuius". Trovano, invece, applicazione, come per tutti gli atti a titolo gratuito, le disposizioni lesive della legittima e l'azione di separazione prevista dall'art. 512 cod. civ. a tutela dei creditori del "de cuius".
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 473, Cod. Civ. art. 485
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)