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Sez. 2, Sentenza n. 2791 del 28/09/1962 (Rv. 254141 - 01)

PROVA CIVILE - ISPEZIONE GIUDIZIALE - DI LUOGHI - RICHIESTA DI PARTE - NECESSITA - INSUSSISTENZA - MANCATA DISPOSIZIONE - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1962-09-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/254141-01

PROVA CIVILE - ISPEZIONE GIUDIZIALE - DI LUOGHI - RICHIESTA DI PARTE - NECESSITA - INSUSSISTENZA - MANCATA DISPOSIZIONE - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - ESCLUSIONE.*

L'accesso giudiziale e un mezzo di prova che il giudice puo disporre anche senza istanza di parte. Pertanto, non e censurabile in Cassazione la sentenza che non abbia indicato le ragioni per le quali non ha ritenuto disporre l'accesso, sebbene questo fosse stato chiesto dalla parte, in quanto dal non essersi il giudice valso del potere di disporlo si deduce per implicito che non ha ritenuto la necessita della ispezione. (Conf 1813/61, 1618/59).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 258

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)