Regolamento di esecuzione della legge 8 dicembre 1970, n. 996, recante norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamita'. Protezione civile
Testo in vigore al
Art. 13 Commissario del Governo nella regione
1. Il commissario del Governo:
1) mantiene intese con il comitato regionale della protezione civile per la formulazione e l'attuazione dei programmi relativi al contributo della regione e degli enti locali alle operazioni di soccorso e di assistenza;
2) assicura il coordinamento dei piani provinciali di protezione civile nell'ambito regionale nonche' la loro armonizzazione globale con i programmi predisposti dal comitato regionale;
3) nomina il direttore dell'ufficio regionale della protezione civile.
2. Nelle regioni a statuto speciale le attribuzioni amministrative, in materia di soccorso ed assistenza alle popolazioni colpite da calamita', sono esercitate dagli organi competenti ai sensi delle disposizioni dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.
Art. 14 Prefetto
1. Il prefetto, quale organo ordinario di protezione civile:
1) cura la predisposizione del piano provinciale di protezione civile, avvalendosi della collaborazione dei rappresentanti dello Stato, della regione, degli enti locali e di altri enti pubblici tenuti a concorrere al soccorso e all'assistenza in favore delle popolazioni colpite da calamita' naturali o catastrofi, riuniti in apposito comitato;
2) dirige, nell'ambito della provincia, i servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e coordina le attivita' svolte da tutte le amministrazioni pubbliche, dagli enti e dai privati;
3) dispone l'attuazione, da parte delle forze dell'ordine, dei servizi straordinari di vigilanza e tutela richiesti dall'emergenza e provvede ad assicurare l'impiego, per le prime urgenti necessita', di reparti del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e dell'Arma dei carabinieri attrezzati anche per il soccorso pubblico;
4) chiede, se necessario, il concorso delle forze armate;
5) adotta provvedimenti intesi ad assicurare la disponibilita' di alloggi, automezzi, altri mezzi di soccorso e manodopera mediante ricorso alle norme vigenti in materia;
6) cura gli adempienti connessi con l'istruzione, l'addestramento e l'impiego di volontari;
7) promuove iniziative, coordinandone l'attuazione, per l'informazione delle popolazioni in materia di protezione civile e sul comportamento che le popolazioni stesse devono tenere in situazioni di emergenza, in relazione anche alle previsioni contenute nelle relative pianificazioni.
2. Il prefetto, per l'esercizio delle funzioni di cui al n. 2) del precedente comma, si avvale della collaborazione dei rappresentanti delle amministrazioni e degli enti pubblici per l'organizzazione a livello provinciale e, se necessario, a livello comunale o intercomunale, di strumenti di coordinamento provvisori, per il tempo dell'emergenza, che assumono la denominazione, rispettivamente, di Centro di coordinamento soccorsi (CCS) e Centro operativo misto (COM).
Art. 15 Ispettore regionale o interregionale dei vigili del fuoco
1. L'ispettore regionale o interregionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 8, ultimo comma, della legge 8 dicembre 1970, n. 996, coordina gli interventi dei comandi provinciali dei vigili del fuoco compresi nella sua circoscrizione territoriale, esercita il comando della colonna mobile, costituita nell'ambito dell'Ispettorato, e assume la responsabilita' dell'impiego anche delle altre colonne mobili di soccorso o loro unita' chiamate ad operare nelle localita' colpite da calamita' e di ogni altro reparto del Corpo.
2. L'ispettore regionale o interregionale, qualora ritenga necessario l'intervento di mezzi tecnici e di reparti appartenenti ad altre amministrazioni e enti, ne segnala l'esigenza all'organo ordinario o straordinario di protezione civile perche' li richieda.
3. Lo stesso ispettore od altro appositamente designato sovrintende, altresi', sotto il profilo tecnico, all'impiego delle forze che partecipano in via ausiliaria alle operazioni di soccorso.
Art. 16 Sindaco
1. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, e' organo locale di protezione civile.
2. Il sindaco provvede, con tutti i mezzi a disposizione, agli interventi immediati, dandone subito notizia al prefetto.
Art. 17 Commissario straordinario
1. Il commissario straordinario, nominato ai sensi dell'art. 5 della legge 8 dicembre 1970, n. 996:
1) assume sul posto la direzione e il coordinamento di tutte le attivita' svolte dagli organi di intervento e di assistenza operanti nelle zone interessate dalla calamita' o dalla catastrofe, avvalendosi della collaborazione dei rappresentanti delle amministrazioni e degli enti pubblici per l'organizzazione degli strumenti di coordinamento provvisori, per il tempo dell'emergenza, in analogia a quanto previsto nel secondo comma del precedente art. 14;
2) assicura l'unita' di indirizzo nell'utilizzazione del personale, dei mezzi e dei materiali comunque disponibili nella zona stessa;
3) promuove il piu' tempestivo afflusso di quant'altro possa occorrere e l'adozione, da parte delle autorita' competenti, dei provvedimenti straordinari di urgenza richiesti dalle circostanze per la piu' efficace azione di soccorso e di assistenza;
4) chiede il concorso delle forze armate;
5) promuove l'adozione delle misure idonee per il piu' rapido ripristino dei servizi pubblici essenziali e di ogni altra misura atta a ricondurre la normalita' nella zona colpita.
2. Dal momento dell'assunzione dell'incarico da parte del commissario straordinario, le autorita' operanti nella zona gli segnalano il personale ed i mezzi di cui dispongono e svolgono la loro azione secondo gli ordini del commissario medesimo.
3. Il commissario straordinario cessa dall'incarico con provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri, al quale presenta dettagliata relazione sulle attivita' svolte.
Capo II. Oggetto e strutture di intervento
Art. 18 Oggetto degli interventi
1. L'azione dell'organo ordinario o straordinario di protezione civile si esplica mediante la direzione ed il coordinamento dei servizi:
1) di salvataggio e soccorso delle persone sinistrate, di conservazione di valori e cose; di demolizione o puntellamento dei fabbricati e di ogni altro servizio tecnico urgente;
2) di attendamento e ricovero provvisorio dei sinistrati, di vettovagliamento e di tutela igienica della popolazione e del personale inviato per l'opera soccorritrice, di assistenza ai minori, orfani o abbandonati ed agli incapaci in genere;
3) di disciplina delle comunicazioni e dei trasporti nella zona colpita;
4) di allestimento di provvisorie installazioni per gli uffici pubblici e per le necessita' della giustizia e del culto;
5) di riassetto iniziale degli organi locali per preparare il ritorno alle condizioni normali della vita civile;
6) di recupero, di custodia e di governo degli animali, sia da stalla che da cortile, da operarsi secondo il disposto del successivo art. 46 in attesa che possano essere consegnati agli aventi diritto;
7) il reperimento e seppellimento degli animali deceduti e di bonifica sanitaria della zona colpita, secondo il disposto del successivo art. 44.
Art. 19 Unita' assistenziali di emergenza
1. A cura dell'organo ordinario o straordinario di protezione civile vengono costituite, ove necessario, particolari "unita' assistenziali di emergenza" che provvedono ad alloggiare, eventualmente alimentare e prestare ogni altra forma di assistenza sociale ai cittadini sinistrati, secondo programmi organici predisposti nell'ambito dei piani di protezione civile.
2. In particolare dette "unita' assistenziali":
1) forniscono ogni utile informazione agli organi della protezione civile ed ai centri di coordinamento, ove costituiti;
2) assicurano, a seconda delle contingenze, la distribuzione dei soccorsi, l'assegnazione dei ricoveri sotto tende o in baraccamenti ed ogni altro intervento assistenziale in favore dei sinistrati;
3) provvedono al rilascio di contrassegni ed autorizzazioni per le persone abilitate a circolare nelle zone colpite ed al censimento della popolazione sinistrata.
3. Le "unita' assistenziali" comprendono anche un reparto per l'assistenza sanitaria, al quale l'Associazione italiana della Croce rossa, salvo il coordinamento con il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, concorre ad assicurare attrezzature e personale avvalendosi in particolare delle infermiere volontarie non inquadrate in formazioni sanitarie organiche e dei volontari della propria organizzazione.
4. Le "unita' assistenziali" sono dirette, in via di massima, da funzionari dei ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno; ad esse e' addetto personale specializzato nei servizi di assistenza sociale per le esigenze dei minori, degli anziani e dei minorati.
5. Per tutto il personale da impiegare nell'ambito delle "unita' assistenziali" vengono tenuti, a cura dell'Amministrazione dell'interno, appositi corsi di qualificazione.
6. All'atto della costituzione delle "unita' assistenziali" l'autorita' provinciale di pubblica sicurezza provvede a dislocarvi, per l'attuazione dei compiti di istituto, appositi nuclei di polizia, cui puo' essere assegnato anche personale del Corpo di polizia femminile in relazione alle specifiche attribuzioni, con particolare riguardo alla tutela sociale e morale di persone in stato di abbandono.
Titolo II. PREDISPOSIZIONI DI MISURE Di PROTEZIONE CIVILE
Capo I. Piani provinciali di protezione civile
Art. 20 Piani provinciali di protezione civile
1. Il piano provinciale di cui al precedente art. 14, n. 1):
1) prevede il fabbisogno e individua le disponibilita' di personale, di locali, di mezzi ed attrezzature nell'ambito della provincia per far fronte a situazioni di emergenza;
2) individua i compiti che devono essere assolti da ciascuna amministrazione pubblica ed ente e ne preordina gli interventi di rispettiva competenza;
3) prevede l'impiego di uomini e mezzi per le varie ipotesi di pubblica calamita';
4) predispone quanto necessario per l'eventuale allestimento degli strumenti di coordinamento provvisori di cui al secondo comma del precedente art. 14.
2. Copia del piano viene inviata al Ministero dell'interno, alla regione, al commissariato del Governo ed alle amministrazioni ed enti interessati all'attuazione del piano stesso.
Capo II. Personale di pronto impiego
Art. 21 Personale dell'Amministrazione civile dell'interno
1. Per le esigenze straordinarie di personale, da assegnare alle strutture operative di intervento e di coordinamento, la Direzione generale degli affari generali e del personale del Ministero dell'interno individua, possibilmente con il criterio della volontarieta', idoneo personale, il cui periodico addestramento e' curato dalla Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi.
Art. 22 Personale di altre amministrazioni ed enti
1. Le amministrazioni e gli enti che devono avvalersi, per gli interventi di protezione civile, dell'opera straordinaria di aliquote del proprio personale, predispongono i necessari contingenti e li sottopongono a periodico addestramento.
Capo III. Volontari
Art. 23 Domanda, istruzione e addestramento
1. I cittadini che intendono offrire volontariamente la loro opera nei servizi di protezione civile presentano istanza alla prefettura della provincia di residenza, che ne accerta l'idoneita' fisica e la buona condotta.
2. La prefettura - in relazione alle attitudini e possibilmente alle richieste degli interessati, con preferenza per gli appartenenti ad associazioni che perseguono analoghe finalita' - individua gli enti che per i compiti istituzionali cui attendono siano i piu' idonei a curarne l'istruzione e l'addestramento.
3. In particolare, nel settore dell'assistenza provvede la prefettura mediante la costituzione di speciali squadre operative di pronto intervento a supporto dei centri assistenziali di pronto intervento di cui al successivo art. 27; nel settore del soccorso, provvede il comando provinciale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'art. 6, lettera c), della legge 8 dicembre 1970, n. 996.
4. Per il concorso fornito da associazioni del volontariato agli interventi sanitari di pronto soccorso, si applicano le disposizioni di cui all'art. 45 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
5. I volontari di protezione civile sono muniti di segno distintivo, le cui caratteristiche sono stabilite dal Ministero dell'interno, e iscritti, a cura degli enti che ne hanno curato l'istruzione e l'addestramento, in appositi "ruolini".
Art. 24 Obblighi
1. I volontari sono tenuti:
1) a partecipare con impegno ai corsi di addestramento ed alle esercitazioni;
2) a rendersi disponibili, in caso di necessita', per l'impiego in attivita' di protezione civile;
3) a mantenere in efficienza l'equipaggiamento loro assegnato;
4) a sottoporsi alla vaccinazione antitifica-paratifica da praticarsi per via parenterale ed alla vaccinazione con anatossinatetanica, qualora non abbiano subito le predette vaccinazioni negli ultimi tre anni. La vaccinazione antitifica-paratifica deve ripetersi con frequenza triennale, mentre la vaccinazione con anatossinatetanica con frequenza quinquennale.
2. I volontari, che intendano cessare da ogni attivita' inerente a tale qualifica, chiedono all'ente presso cui sono iscritti la cancellazione dai "ruolini", restituendo distintivi ed equipaggiamento eventualmente ottenuti.
Art. 25 Impiego
1. L'impiego dei volontari e' autorizzato dal prefetto nell'ambito della provincia, e, fuori di essa, dal Ministro dell'interno.
2. Per i viaggi su mezzi di trasporto in concessione, le prefetture rilasciano apposite credenziali per il trasporto a pagamento differito in base alle tariffe previste dagli atti di concessione.
Capo IV. Esercitazioni
Art. 26 Esercitazioni di protezione civile
1. Allo scopo di sperimentare la validita' delle varie pianificazioni, la Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi del Ministero dell'interno, sentita la commissione interministeriale tecnica, organizza periodicamente esercitazioni cui puo' essere chiamato a partecipare il personale designato dalle amministrazioni e dagli enti interessati.
Capo V. Materiali assistenziali
Art. 27 Centri assistenziali di pronto intervento: C.A.P.I
1. I centri assistenziali di pronto intervento - istituiti o da istituire, con decreto del Ministro dell'interno, per le esigenze previste dalla legge 8 dicembre 1970, n. 996 - sono costituiti da magazzini (secondo le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1967, n. 903) per il deposito di materiali assistenziali da distribuire in caso di eventi calamitosi.
2. I magazzini dei centri assistenziali di pronto intervento sono sistemati in locali demaniali o privati che assicurino un'adeguata conservazione dei generi assistenziali. In difetto, si provvede mediante l'acquisto e la messa in opera di strutture prefabbricate.
3. Nei predetti magazzini sono conservati prefabbricati, roulottes, case mobili, tende, effetti letterecci, vestiario ed ogni altro materiale di soccorso e di assistenza.
Art. 28 Responsabili dei magazzini dei centri assistenziali di pronto intervento
1. Ai magazzini dei centri assistenziali di pronto intervento sono preposti un consegnatario ed un vice consegnatario e, in caso di loro assenza o impedimento, un sostituto consegnatario.
2. La nomina del predetto personale, nonche' la gestione dei magazzini sono regolate dalle norme di cui ai regi decreti 18 novembre 1923, n.
3. 2440, e 23 maggio 1924, n. 827, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato, e successive modificazioni, nonche' dalle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1967, n. 903, sulla disciplina della fornitura e della custodia del materiale destinato all'assistenza in natura.
4. I predetti magazzini devono essere sottoposti a periodici controlli, al fine di accertarne la piena efficienza sia sotto il profilo operativo che sotto l'aspetto amministrativo e contabile.
Art. 29 Inoltro dei materiali alle localita' di impiego
1. Il Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi - provvede, con il parco automezzi a propria disposizione o mediante la stipula di apposite convenzioni, al diretto inoltro nella zona colpita dei materiali assistenziali depositati nei magazzini dei centri assistenziali di pronto intervento, al trasporto del personale addetto ai servizi assistenziali nonche' ad ogni altra esigenza assistenziale di carattere straordinario.
2. Qualora l'entita' e l'urgenza degli interventi da effettuare o le condizioni di viabilita' non consentano di provvedere anche in parte nei modi di cui sopra, il Ministero della difesa e le autorita' militari delegate forniscono i necessari mezzi di trasporto.
Art. 30 Revisione e nuova inventariazione dei materiali
1. Quando se ne riconosca la necessita' o, in ogni caso, almeno ogni decennio, si procede alla revisione generale nonche' ad una nuova inventariazione dei materiali assistenziali di pronto intervento.
2. Qualora detti materiali risultino deteriorati o non rispondenti all'uso cui sono destinati, si applicano le disposizioni contenute negli articoli 35 e 194 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.
Art. 31 Procedure per l'acquisto dei materiali assistenziali
1. Al fine di avere l'immediata disponibilita' dei materiali assistenziali indispensabili per la prima assistenza alle popolazioni colpite, il Ministero dell'interno puo' avvalersi delle procedure semplificate di cui all'art. 19 della legge 8 dicembre 1970, n. 996.
Titolo III. Attuazione misure di protezione civile
Capo I. Segnalazioni
Art. 32 Segnalazioni da parte di enti pubblici e di privati
1. I sindaci, gli organi dello Stato e degli altri enti pubblici sono tenuti a segnalare immediatamente al prefetto l'insorgere di situazioni di pericolo o il verificarsi di eventi calamitosi che abbiano comportato o possano comportare grave danno all'incolumita' delle persone o ai beni, precisandone il luogo, la natura e l'entita'.
2. Chiunque, nell'espletamento di pubbliche funzioni, venga a conoscenza dell'insorgere di situazioni di pericolo o del verificarsi di calamita' naturali o catastrofi, indipendentemente dall'obbligo di informare l'amministrazione o l'ente da cui dipende, e' tenuto a darne immediata notizia al piu' vicino ufficio di pubblica sicurezza o comando dell'Arma dei carabinieri.
3. Chiunque altro abbia notizia dell'insorgere di situazioni di pericolo o del verificarsi di calamita' naturali o catastrofi e' tenuto ad informarne, con il mezzo piu' rapido, il piu' vicino ufficio di pubblica sicurezza o comando dell'Arma dei carabinieri.
4. L'ufficio di pubblica sicurezza, il comando dell'Arma dei carabinieri o qualsiasi altro pubblico ufficio che sia stato informato o sia venuto comunque a conoscenza dell'insorgere di situazioni di pericolo o del verificarsi di un evento calamitoso e' tenuto a darne immediata notizia al prefetto della provincia interessata.
5. Dette comunicazioni al prefetto devono indicare con la maggiore precisione possibile il luogo, la natura e l'entita' dell'evento calamitoso e contenere ogni informazione utile per lo svolgimento dei primi soccorsi.
6. I Ministeri e gli altri organismi centrali sono tenuti a comunicare al Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi - ogni notizia che sia comunque ad essi pervenuta circa l'insorgere di situazioni di pericolo o il verificarsi di calamita' naturali o catastrofi nonche' le iniziative intraprese.
Art. 33 Segnalazioni da parte di navi ed aeromobili
1. Tutte le navi e gli aeromobili in navigazione, qualora vengano a conoscenza dell'insorgere di situazioni di pericolo o del verificarsi di calamita' naturali o catastrofi, sono tenuti ad informarne immediatamente, tramite i propri canali di comunicazione, il Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi - o comunque il piu' vicino organo periferico del Ministero stesso.
2. Essi hanno, altresi', l'obbligo di rendersi disponibili per ogni eventuale ulteriore misura.