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Sez. 1, Sentenza n. 11180 del 12/11/1997 (Rv. 509788 - 01)

TRASCRIZIONE - IN GENERE | In Genere.
Stato
decisa il 1997-11-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/509788-01

TRASCRIZIONE - IN GENERE

Funzione essenziale della trascrizione non è di fornire notizie sulle vicende riguardanti il patrimonio immobiliare, ma di risolvere eventuali conflitti fra più aventi causa. Inoltre la tipicità dei suoi effetti impedisce di - quanto all'estensione dell'onere della trascrizione - fuoriuscire dall'ambito degli atti che producono effetti identici o simili a quelli di un contratto che trasferisce la proprietà di un bene immobile. Alla luce di tali profili caratterizzanti, va affermato come non sia - per sua natura - soggetto a trascrizione l'atto di trasformazione di una società se esso non comporti il trasferimento del diritto immobiliare da un soggetto ad un altro, trattandosi di un mutamento meramente formale dello stesso ente

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2643, Cod. Civ. art. 2650

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)