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Sez. 1, Sentenza n. 2492 del 26/07/1971 (Rv. 353515 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - LUOGO DELL'ADEMPIMENTO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - CONCETTO.*
Stato
decisa il 1971-07-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/353515-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - LUOGO DELL'ADEMPIMENTO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - CONCETTO.*

Il terzo comma dell'art 1182 cod civ si applica quando l'obbligazione abbia ad oggetto una somma di denaro determinata, o facilmente determinabile in base ad un semplice calcolo aritmetico senza necessita di alcuna altra indagine. (nella specie la suprema Corte ha escluso l'applicabilita della citata disposizione al residuo corrispettivo di un contratto di subappalto, la cui Determinazione, malgrado la previsione di prezzi unitari, richiedeva accertamenti sul tipo e sulla quantita del lavoro eseguito e sull'ammontare delle detrazioni da effettuare).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1182

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)