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Sez. 3, Sentenza n. 1867 del 21/06/1974 (Rv. 370085 - 01)

CONTRATTI AGRARI - PROCEDIMENTO - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - SEZIONI SPECIALIZZATE - IN GENERE - CONTROVERSIE DEVOLUTE ALLA COMPETENZA DELLE SEZIONI SPECIALIZZATE.*
Stato
decisa il 1974-06-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/370085-01

CONTRATTI AGRARI - PROCEDIMENTO - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - SEZIONI SPECIALIZZATE - IN GENERE - CONTROVERSIE DEVOLUTE ALLA COMPETENZA DELLE SEZIONI SPECIALIZZATE.*

Sono devolute alla Competenza funzionale, assoluta ed inderogabile, delle Sezioni specializzate agrarie, senza alcuna eccezione o limitazione, e qualunque sia il petitum, tutte le controversie rispetto alle quali si renda comunque necessario l'accertamento positivo o negativo del diritto alla proroga legale del contratto agrario; e cio, sia che la relativa questione venga prospettata dall'attore sotto l'aspetto negativo del diniego di proroga, sia che il convenuto faccia valere il diritto stesso in via di eccezione. Tale principio non trova applicazione, e quindi il giudice, adito in via ordinaria, puo legittimamente affermare il proprio potere di cognizione e pronunziare sul merito, soltanto quando risulti, prima facie, manifesto e certo che il rapporto dedotto non rientri tra le fattispecie contemplate dalle leggi sulla proroga dei contratti agrari, cosi che sia da escludersi la esistenza stessa di ogni possibile controversia in ordine all'applicabilita delle Disposizioni vincolistiche. (V 1809'71, mass n 352324).*

Riferimenti normativi: Legge 02/03/1963 num. 320 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)