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Sez. 3, Sentenza n. 1646 del 14/02/2000 (Rv. 533864 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - MORTE DI CONGIUNTI (PARENTI DELLA VITTIMA) | Morte del figlio - Danno patrimoniale subito dai genitori - Cessazione dell'attività di azienda familiare, costituita in forma di società a responsabilità limitata, quale conseguenza diretta ed immediata del decesso del figlio, che ne avesse la cura - Esclusione - Specifica prova del danno dedotto - Necessità - Sussistenza.
Stato
decisa il 2000-02-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/533864-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - MORTE DI CONGIUNTI (PARENTI DELLA VITTIMA)

In tema di liquidazione del danno patrimoniale in favore dei genitori di un soggetto deceduto, qualora venga dedotto non già il generale pregiudizio inerente alla perdita della futura assistenza economica, che i genitori hanno ordinariamente ragione di attendersi dalla prole, bensì quello, particolare, derivante dalla cessazione dell'attività di un'azienda familiare, costituita in forma di società a responsabilità limitata, e curata personalmente dal predetto figlio deceduto, tale pregiudizio deve essere oggetto di specifica dimostrazione, va specificamente dimostrato, in quanto la cessazione dell'attività di una società di capitali non può essere considerata conseguenza automatica ed inevitabile del venir meno di chi ne abbia la dirigenza o ne curi, comunque, le relazioni d'affari.(Nella fattispecie, alla stregua di tale principio, la S.C. ha confermato la pronuncia della Corte di merito che aveva confermato il rigetto, da parte del giudice di prime cure, della istanza risarcitoria dei genitori del deceduto, in quanto non provata, ritenendo inammissibile, per ininfluenza, la prova testimoniale, dedotta dagli attori, sulla circostanza della nomina del figlio, poco prima del decesso, quale " agente generale d'affari" della società).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1223

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)