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Sez. 1, Ordinanza n. 24593 del 13/09/2024 (Rv. 672480-01)

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Protezione internazionale - Art. 35 bis, comma 2, del d.lgs. n. 25 del 2008 - Termine dimezzato per impugnare - Applicazione della procedura accelerata - Condizioni.
Stato
decisa il 2024-09-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/672480-01

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)

In tema di protezione internazionale, il termine dimezzato di quindici giorni per ricorrere al tribunale contro la decisione della commissione territoriale opera solo se la procedura è stata adottata sin dall'inizio nelle forme accelerate, già in occasione della proposizione della domanda alla questura del migrante, oppure quando quest'ultimo è stato trattenuto nei centri di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 286 del 1998; in tutti gli altri casi, anche in presenza di un provvedimento di rigetto della commissione per manifesta infondatezza, il termine per proporre il ricorso è quello ordinario di trenta giorni.

Decr. Legisl. Pres. 25/07/1998 num. 286 art. 14 CORTE COST. PENDENTE, Decr. Legisl. Pres. 18/08/2015 num. 142 art. 19, Decr. Legisl. Pres. 28/01/2008 num. 25 art. 28 bis com. 2, Decr. Legisl. Pres. 28/01/2008 num. 25 art. 35 bis com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)