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Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale

Testo in vigore al

Art. 24 Modifiche all'articolo 45 della legge 8 giugno 1990, n. 142

1. All'articolo 45, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, le parole: "nei quali si vota con il sistema proporzionale" sono sostituite dalle seguenti: "con popolazione superiore a 15.000 abitanti"; e le parole: "nei quali si vota col sistema maggioritario" sono sostituite dalle seguenti: "con popolazione sino a 15.000 abitanti".

2. All'articolo 45, comma 4, della legge 8 giugno 1990, n. 142, le parole: "nei quali si vota con il sistema proporzionale" sono sostituite dalle seguenti: "con popolazione superiore a 15.000 abitanti"; e le parole: "nei quali si vota con il sistema maggioritario" sono sostituite dalle seguenti: "con popolazione sino a 15.000 abitanti".

Art. 25 Incompatibilita' tra consigliere comunale e provinciale e assessore

1. La carica di assessore e' incompatibile con la carica di consigliere comunale e provinciale.

2. Qualora un consigliere comunale o provinciale assuma la carica di assessore nella rispettiva giunta, cessa dalla carica di consigliere all'atto dell'accettazione della nomina, ed al suo posto subentra il primo dei non eletti.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti.

4. Non possono far parte della giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado rispettivamente del sindaco e del presidente della provincia. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del comune e della provincia.

Art. 26 Divieto di incarichi e consulenze

1. Al sindaco e al presidente della provincia, nonche' agli assessori e ai consiglieri comunali e provinciali e' vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza dei relativi comuni e province.

Art. 27 Pari opportunita'

1. Gli statuti comunali e provinciali stabiliscono norme per assicurare condizioni di pari opportunita' tra uomo e donna ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125, e per promuovere la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali del comune e della provincia, nonche' degli enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti.

Capo III. Norme sulla campagna elettorale

Art. 29 Propaganda elettorale

1. Dal trentesimo giorno precedente la data fissata per le elezioni, la propaganda elettorale per il voto a liste, a candidati alla carica di sindaco e di presidente della provincia, nonche' per il voto di preferenza per singoli candidati alla carica di consigliere comunale o provinciale a mezzo di manifesti e scritti murali, stampati murali e giornali murali e' ammessa nei limiti consentiti dalla legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni; e' invece vietata la propaganda elettorale a mezzo di inserzioni pubblicitarie su quotidiani o periodici, spot pubblicitari e ogni altra forma di trasmissioni pubblicitarie radiotelevisive.

2. Non rientrano nel divieto di cui al comma 1:

  1. a) gli annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, discorsi o interventi comunque denominati;

  2. b) le pubblicazioni di presentazione dei candidati alla carica di sindaco o di presidente della provincia e delle liste partecipanti alla consultazione elettorale;

  3. c) la presentazione e illustrazione dei loro programmi elettorali.

3. Tutte le pubblicazioni di propaganda elettorale a mezzo di scritti, stampa o fotostampa, radio, televisione, incisione magnetica ed ogni altro mezzo di divulgazione, debbono indicare il nome del committente responsabile.

4. Le spese sostenute dal comune per la rimozione della propaganda abusiva nelle forme di scritti o affissioni murali e di volantinaggio sono a carico, in solido, dell'esecutore materiale e del committente responsabile.

5. In caso di inosservanza delle norme di cui al comma 1 e delle prescrizioni delle autorita' di vigilanza si applicano le norme vigenti in materia per le elezioni alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica. Chiunque contravviene alle restanti norme di cui al presente articolo e' punito con la multa da lire un milione a lire cinquanta milioni.

6. E' fatto divieto a tutte le pubbliche amministrazioni di svolgere attivita' di propaganda di qualsiasi genere, ancorche' inerente alla loro attivita' istituzionale, nei trenta giorni antecedenti l'inizio della campagna elettorale e per tutta la durata della stessa.

7. I divieti di cui al presente articolo non si applicano agli organi ufficiali di informazione dei partiti e dei movimenti politici, nonche' alle stampe elettorali di liste e di candidati impegnati nella competizione elettorale.

Art. 30 Pubblicita' delle spese elettorali

1. Salvo quanto stabilito dalla legge, gli statuti ed i regolamenti dei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti e delle prov- ince disciplinano la dichiarazione preventiva ed il rendiconto delle spese per la campagna elettorale dei candidati e delle liste alle elezioni locali.

2. Nei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, il deposito delle liste o delle candidature deve comunque essere accompagnato dalla presentazione di un bilancio preventivo di spesa cui le liste ed i candidati intendono vincolarsi. Tale documento deve essere reso pubblico tramite affissione all'albo pretorio del comune.
Allo stesso modo deve essere altresi' reso pubblico, entro trenta giorni dal termine della campagna elettorale, il rendiconto delle spese dei candidati e delle liste.

Capo IV. Norme transitorie e finali

Art. 31 Indennita' degli amministratori locali

1. Sino alla approvazione della riforma della disciplina dettata dalla legge 27 dicembre 1985, n. 816:

  1. a) i limiti delle indennita' mensili di carica previsti per ciascuna classe di comuni e di province nelle tabelle A e B allegate alla citata legge n. 816 del 1985, come aggiornati da ultimo dal decreto del Ministro dell'interno 2 aprile 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 18 aprile 1991, sono raddoppiati, ed entro tali limiti i consigli comunali e provinciali possono deliberare l'adeguamento delle indennita';

  2. b) le indennita' di presenza dei consiglieri comunali e provinciali determinate ai sensi della citata legge n. 816 del 1985 possono essere aumentate fino al 50 per cento.

2. All'eventuale maggiore onere finanziario derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, i comuni e le province provvedono nei limiti delle disponibilita' di bilancio con le entrate ordinarie proprie e con le minori spese conseguenti alla riduzione del numero degli assessori e dei consiglieri, nonche' in coerenza con gli indirizzi della politica economica nazionale.

Art. 32 Prima applicazione delle norme sulle competenze degli organi comunali e provinciali

1. Le disposizioni di cui al capo II si applicano, in ciascun comune e in ciascuna provincia, a partire dalle prime elezioni effettuate ai sensi della presente legge.

Art. 33 Adeguamento degli statuti

1. I comuni e le province adeguano il proprio statuto alle nuove disposizioni entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorso tale periodo, le norme statutarie in contrasto con la presente legge sono da considerarsi prive di ogni effetto.

Art. 34 Abrogazione di norme

1. Sono abrogati gli articoli 2, primo comma, 4, 5, 11, 12, 28, primo e secondo comma; 29, 32, primo e sesto comma; 36, 55, 56, 57, primo, secondo e terzo comma; 58, 59, secondo comma; 64, secondo comma, numero 3), e terzo comma; 65, 72, quinto, sesto e settimo comma; e 73 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni.

2. Sono abrogati gli articoli 4, 5, 6 e 19, nonche' i commi dal quarto all'ottavo dell'articolo 23 della legge 8 marzo 1951, n. 122, come sostituito dall'articolo 10 della legge 10 settembre 1960, n. 962.

3. E' abrogato il primo periodo del comma 1 dell'articolo 1 della legge 7 giugno 1991, n. 182.

4. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate tutte le disposizioni legislative con essa incompatibili, salvo che la legge stessa preveda tempi diversi per la cessazione della loro efficacia.

5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo emana un testo unico che riunisce e coordina le disposizioni legislative vigenti per la elezione degli organi comunali e provinciali.1

6. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo emana i regolamenti di attuazione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n.
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Art. 35 Applicazione della legge nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome

1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano in quanto compatibili con le attribuzioni ad esse spettanti in base agli statuti ed alle relative norme di attuazione.

Art. 36 Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 25 marzo 1993
SCALFARO
AMATO, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: CONSO