Sez. 2, Sentenza n. 4013 del 06/04/1995 (Rv. 491656 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALE - FORMA E CONTENUTO | Esposizione sommaria dei fatti di causa - Necessità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALE - FORMA E CONTENUTO
Anche nel ricorso incidentale per cassazione è richiesta a pena d'inammissibilità a norma dell'art. 366, primo comma n. 3, cod. proc. civ. in relazione all'art. 371, terzo comma dello stesso codice, l'esposizione sia pure sommaria dei fatti di causa, non bastando il puro e semplice riferimento al contenuto della sentenza impugnata e alla narrativa del ricorso principale, può considerarsi sufficiente solo ai fini dell'ammissibilità del controricorso.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 1 n. 3, Cod. Proc. Civ. art. 371 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)