diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 971 del 05/04/1971 (Rv. 350911 - 01)

TRIBUTI ERARIALI - CONTENZIOSO - RICORSO ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE - CENTRALE - RICORSO - CONTENUTO - INDICAZIONE DELLE QUESTIONI DEI CAPI DELLA DECISIONE IMPUGNATA E DEGLI ARTICOLI DI LEGGE - FINALITA - OMISSIONE DELLE PREDETTE INDICAZIONI - ACCETTAZIONE DEL CONTRADDITTORIO DA PARTE DEL CONTRIBUENTE - INAMMISSIBILITA DEL RICORSO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1971-04-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/350911-01

TRIBUTI ERARIALI - CONTENZIOSO - RICORSO ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE - CENTRALE - RICORSO - CONTENUTO - INDICAZIONE DELLE QUESTIONI DEI CAPI DELLA DECISIONE IMPUGNATA E DEGLI ARTICOLI DI LEGGE - FINALITA - OMISSIONE DELLE PREDETTE INDICAZIONI - ACCETTAZIONE DEL CONTRADDITTORIO DA PARTE DEL CONTRIBUENTE - INAMMISSIBILITA DEL RICORSO - ESCLUSIONE.*

La disposizione dell'art 46 del RD 8 luglio 1937 n 1516 (secondo cui nei ricorsi alla commissione centrale e necessaria la indicazione delle questioni e dei capi della decisione impugnata nonche degli articoli di legge che si assumono violati), deve essere interpretata secondo un criterio funzionale e non rigidamente formalisticò ed, in coerenza con tale principio, il contribuente al quale la comunicazione dei motivi non sia stata fatta in maniera che non consenta di individuare le ragioni per le quali il ricorso e stato proposto puo eccepire la inammissibilita del ricorso medesimo, ma se egli discuta sui motivi illustrati dall' ufficio, accettando cosi il contraddittorio in ordine ad essi, non puo far valere l'inammissibilita del ricorso in Sede di impugnazione contro la decisione della commissione centrale in quanto con il suo comportamento ha sanato il vizio che poteva dar luogo alla pronuncia di inammissibilita. (V 2501'68, mass n 334948).*

Riferimenti normativi: Legge 08/07/1937 num. 1516 art. 46

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)