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Sez. 1 - , Ordinanza n. 2217 del 25/01/2022 (Rv. 663949 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - IN GENERE | Cessione di credito - In favore di soggetto poi dichiarato fallito - Legittimazione del creditore ai fini della partecipazione al concorso - Anteriorità del credito ceduto - Sufficienza - Anteriorità dell’atto di cessione del credito - Irrilevanza - Fondamento.
Stato
decisa il 2022-01-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/663949-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - IN GENERE

In tema di cessione del credito, in caso di fallimento del debitore ceduto, ai fini dell'ammissione alla procedura fallimentare il cessionario è tenuto a dare la prova del credito e della sua anteriorità al fallimento, qualora venga in discussione la sua opponibilità, ma non anche la prova dell'anteriorità della cessione al fallimento, perché la legge prevede che il cessionario di un credito concorsuale sia tenuto a dare la prova che la cessione è stata stipulata anteriormente al fallimento soltanto ai fini di una eventuale compensazione, ovvero ai fini del voto in un eventuale concordato fallimentare, restando, altrimenti, la cessione opponibile al curatore anche se ha luogo nel corso della procedura.

Legge Falliment. art. 56 com. 2 CORTE COST., Legge Falliment. art. 115 com. 2, Legge Falliment. art. 127 com. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)