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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 294 del 2001

Decisione
decisa il 2001-07-12, depositata il 2001-07-25
ECLI
ECLI:IT:COST:2001:294
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 26494

  • Correzione di errore occorso nella sentenza n. 158 del 2001.
Leggi la massima
Nella sentenza n. 158/2001 va corretto il seguente errore materiale: nell'epigrafe, nel dispositivo, nel punto 1 del "Ritenuto in fatto" e nel punto 1 del "Considerato in diritto", l'espressione "art. 20, sedicesimo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354" va sostituita con la dizione "art. 20, diciassettesimo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354".

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio per la correzione di errore materiale contenuto nella sentenza n. 158 depositata il 22 maggio 2001; Udito nella camera di consiglio del 20 giugno 2001 il giudice relatore Fernando Santosuosso. Ravvisata la necessità di correggere un errore materiale contenuto nella sentenza n. 158 del 2001. Visto l'art. 21 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dispone che nella sentenza n. 158 del 2001 sia corretto il seguente errore materiale: nell'epigrafe, nel dispositivo, nel punto 1 del Ritenuto in fatto e nel punto 1 del Considerato in diritto, l'espressione "art. 20, sedicesimo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354" va sostituita con la dizione "art. 20, diciassettesimo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354". Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2001. Il Presidente: Ruperto Il redattore: Santosuosso Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 25 luglio 2001. Il direttore della cancelleria: Di Paola

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