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Sez. 3, Sentenza n. 637 del 10/04/1965 (Rv. 311206 - 01)

LOCAZIONE - SFRATTI - IN GENERE - CONVALIDA DI LICENZA O DI SFRATTO - IMPUGNABILITA - LIMITI - RICORSO PER CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1965-04-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/311206-01

LOCAZIONE - SFRATTI - IN GENERE - CONVALIDA DI LICENZA O DI SFRATTO - IMPUGNABILITA - LIMITI - RICORSO PER CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*

I provvedimenti di convalida di licenza o di sfratto, emessi dal pretore in applicazione dell'art.663 cod. proc. civ., hanno natura di sentenza quando, pur essendo stata adottata la Forma della ordinanza, non siano state osservate le condizioni poste dalla legge per l'emanazione dei provvedimenti stessi in detto caso, la sentenza anomala, emessa sotto l'impropria Forma dell'ordinanza, rimane soggetta ai comuni mezzi di impugnazione e, cioe, in concreto, all'appello, come pronuncia di primo grado appellabile, e non invece, omisso medio, direttamente al ricorso per Cassazione, sia pure ex art. 111 della Costituzione. (V. 1189/63, 1594/61, 307/61, 950/60).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 663 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)