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Sez. 3, Sentenza n. 9614 del 10/09/1999 (Rv. 529803 - 01)

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - DISCIPLINA TRANSITORIA - PROCEDURA PER IL RILASCIO A SEGUITO DI AZIONE DI RECESSO DEL LOCATORE - IN GENERE | Immobile non abitativo - Azione di rilascio per la scadenza fissata dalle disposizioni transitorie - Mancata deduzione dei motivi di rilascio ex artt. 73 e 29 - Mancata domanda da parte del conduttore dell'indennità di avviamento commerciale - Procedimento e competenza ex art. 30 legge n. 392/1979 - Inapplicabilità.
Stato
decisa il 1999-09-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/529803-01

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - DISCIPLINA TRANSITORIA - PROCEDURA PER IL RILASCIO A SEGUITO DI AZIONE DI RECESSO DEL LOCATORE - IN GENERE

Per la controversia che riguarda il rilascio di immobile ad uso non abitativo per finita locazione alla scadenza fissata dalle disposizioni transitorie della legge sull'equo canone, senza che siano posti in discussione i motivi di recesso previsti dagli art. 73 e 29 stessa legge (dal locatore non invocati) e senza che il conduttore abbia richiesto in via riconvenzionale la determinazione dell'indennità eventualmente spettante per la perdita dell'avviamento commerciale, non va applicata la disciplina processuale di cui all'art. 30 della legge n. 392/1978 e la competenza va determinata secondo gli ordinari criteri di valore dettati dal codice di procedure civile.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 12, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 29 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 73 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)