Sez. 3, Sentenza n. 1690 del 26/01/2006 (Rv. 587846 - 01)
TRANSAZIONE - INVALIDITÀ - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO - IN GENERE | Transazione non novativa - Significato - Posizione delle parti - Contemporanea regolamentazione dall'accordo originario e dall'accordo transattivo - Esclusione - Reviviscenza del primo in caso di risoluzione del secondo - Sussistenza - Implicazioni - Azione di risoluzione per inadempimento della transazione - Valutazione delle posizioni delle parti esclusivamente sulla base dell'accordo transattivo.
TRANSAZIONE - INVALIDITÀ - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO - IN GENERE
Nell'ipotesi in cui un rapporto venga fatto oggetto di una transazione e questa non abbia carattere novativo, la Cosiddetto mancata estinzione del rapporto originario discendente da quel carattere della transazione significa non già che la posizione delle parti sia regolata contemporaneamente dall'accordo originario e da quello transattivo, bensì soltanto che l'eventuale venir meno di quest'ultimo fa rivivere l'accordo originario, al contrario di quanto invece accade qualora le parti espressamente od oggettivamente abbiano stipulato un accordo transattivo novativo, cioè implicante il venir meno in via definitiva dell'accordo originario, nel qual caso l'art. 1976 cod. civ. sancisce, con evidente coerenza rispetto allo scopo perseguito dalle parti, l'irrisolubilità della transazione (salvo che il diritto alla risoluzione sia stato espressamente pattuito). Ne consegue che, allorquando venga chiesta da una delle parti la risoluzione per inadempimento di una transazione non novativa correttamente il giudice di merito esamina esclusivamente la posizione di adempienza o meno delle parti in relazione alla sola transazione e non anche all'accordo originario.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1965, Cod. Civ. art. 1976
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)