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Sez. L, Sentenza n. 4180 del 05/05/1987 (Rv. 452935 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - IN GENERE - CONSEGUIMENTO DELL'IDONEITÀ IN UN CONCORSO PRESSO UNA CASSA RURALE ED ARTIGIANA - DIRITTO SOGGETTIVO ALL'ASSUNZIONE - INSUSSISTENZA - LIMITI - FATTISPECIE (RISERVA DELLA CASSA DELLA FACOLTÀ DI SCELTA DEL PERSONALE CONTENUTA NEL BANDO DI CONCORSO).*
Stato
decisa il 1987-05-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/452935-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - IN GENERE - CONSEGUIMENTO DELL'IDONEITÀ IN UN CONCORSO PRESSO UNA CASSA RURALE ED ARTIGIANA - DIRITTO SOGGETTIVO ALL'ASSUNZIONE - INSUSSISTENZA - LIMITI - FATTISPECIE (RISERVA DELLA CASSA DELLA FACOLTÀ DI SCELTA DEL PERSONALE CONTENUTA NEL BANDO DI CONCORSO).*

Nel campo del diritto privato, un diritto soggettivo è configurabile esclusivamente allorquando la parte, verso la quale si faccia valere una determinata pretesa, sia tenuta a soddisfarla esattamente; pertanto non vanta un diritto soggettivo all'assunzione presso una cassa rurale ed artigiana colui che sia risultato idoneo in un concorso per l'assunzione di personale dalla stessa cassa bandito, ove quest'ultima si sia riservata la facoltà discrezionale di far cadere la scelta del personale da assumere su chiunque abbia conseguito - anche in precedenti esami banditi dalla stessa cassa o da altre casse rurali appartenenti alla medesima federazione - il titolo di idoneità senza necessità di rispettare la graduatoria del concorso. (nella specie la suprema Corte ha cassato la pronuncia del giudice del merito il quale - in presenza di un bando di concorso che contemplava la suddetta facoltà discrezionale di scelta - aveva non di meno ritenuto che vi fosse un diritto degli idonei ad essere assunti, diritto sottoposto alla condizione potestativa, benché non meramente potestativa, dell'effettuazione della scelta, la quale - una volta operata - avrebbe estinto l'Obbligo della cassa nei confronti di tutti gli idonei). (V 755/82, mass n 418576; (V 5581/79, mass n 402182).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 2094

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)