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Sez. 1, Sentenza n. 10310 del 29/04/2010 (Rv. 612785 - 01)

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Procedimento penale - Indagini preliminari - Computabilità nel termine di durata del processo - "Dies a quo" - Conoscenza delle indagini - Necessità - Identificazione della persona ex art. 349 cod. proc. pen. - Rilevanza - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2010-04-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/612785-01

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE

In tema di equa riparazione ai sensi della legge n. 89 del 2001, nella valutazione della durata del processo penale si deve tener conto della fase delle indagini preliminari solo dal momento in cui l'indagato abbia avuto concreta notizia della pendenza del procedimento nei suoi confronti: pertanto, nessuna rilevanza può essere riconosciuta, a tal fine, né all'identificazione di persona effettuata dalla polizia giudiziaria ex art. 349 cod. proc. pen., trattandosi di attività che può riguardare indifferentemente soggetti nei cui confronti vengono svolte le indagini ovvero soltanto in grado di riferire circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti, né all'invito ad indicare l'indirizzo per ulteriori comunicazioni, il quale non attribuisce la qualifica di indagato, quando non vi sia stata la richiesta di una formale dichiarazione o elezione di domicilio per le notificazioni a norma dell'art. 161 cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 349

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)