Sez. 1, Sentenza n. 16905 del 11/11/2003 (Rv. 568035 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - IN GENERE | Contratto di locazione stipulato prima del fallimento - Azione revocatoria vittoriosamente esperita dal curatore - Conseguenze sulle prestazioni anteriori.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - IN GENERE
Il vittorioso esperimento dell'azione revocatoria da parte del curatore fallimentare rispetto ad un contratto di locazione stipulato in epoca antecedente al fallimento non incide sulle prestazioni effettuate anteriormente alla data della domanda di revoca, ma legittima soltanto il curatore stesso a pretendere la libera disponibilità del bene locato ed il risarcimento dei danni per l'occupazione del bene in epoca successiva alla predetta data, danni da determinarsi avendo riguardo ai valori correnti del mercato delle locazioni, indipendentemente dall'ammontare del canone originariamente pattuito.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)