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Sez. 1, Sentenza n. 2098 del 06/07/1971 (Rv. 352799 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INCIDENTALE - RAPPORTI CON L'APPELLO PRINCIPALE - APPELLO INCIDENTALE TARDIVO PROPOSTO DA UNA PARTE DIVERSA DALL'APPELLATO - AMMISSIBILITA - PRESUPPOSTI - INSCINDIBILITA DELLE CAUSE - INTERVENTORE IL CUI INTERVENTO E STATO DICHIARATO ILLEGITTIMO - APPELLO INCIDENTALE TARDIVO - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1971-07-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/352799-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INCIDENTALE - RAPPORTI CON L'APPELLO PRINCIPALE - APPELLO INCIDENTALE TARDIVO PROPOSTO DA UNA PARTE DIVERSA DALL'APPELLATO - AMMISSIBILITA - PRESUPPOSTI - INSCINDIBILITA DELLE CAUSE - INTERVENTORE IL CUI INTERVENTO E STATO DICHIARATO ILLEGITTIMO - APPELLO INCIDENTALE TARDIVO - CONDIZIONI.*

Nel processo con pluralita di parti l'appello incidentale tardivo, ai sensi dell'art 334 cod proc civ, di colui contro il quale l'appello principale non e stato proposto, e ammissibile solo nell'ipotesi di cause inscindibilì l'intervenuto in causa, il cui intervento sia stato dichiarato illegittimo dal giudice di primo grado, puo appellare tardivamente solo quando l'appellante principale deduca, davanti al giudice di secondo grado, un tema la cui decisione ne postuli la presenza in causa. Fuori di questa ipotesi l'appello incidentale tardivo dell'intervenuto pretermesso deve essere dichiarato inammissibile.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 334

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)