Sez. 3, Sentenza n. 12523 del 15/10/1985 Ud. (dep. 30/12/1985) Rv. 171464 - 01
PENA - IN GENERE - SANZIONI SOSTITUTIVE DELLE PENE DETENTIVE BREVI - FINALITÀ DEL SISTEMA - CAMPO DI APPLICAZIONE DI TALI SANZIONI - REATI PUNITI CON PENE ALTERNATIVE - IRROGABILITÀ DELLA PENA DETENTIVA - SOSTITUIBILITÀ.*
PENA - IN GENERE - SANZIONI SOSTITUTIVE DELLE PENE DETENTIVE BREVI - FINALITÀ DEL SISTEMA - CAMPO DI APPLICAZIONE DI TALI SANZIONI - REATI PUNITI CON PENE ALTERNATIVE - IRROGABILITÀ DELLA PENA DETENTIVA - SOSTITUIBILITÀ.*
Il sistema delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi (legge 24 novembre 1981, n. 689, artt. 53, 77) è applicabile esclusivamente a tali pene, mirando tale sistema a non rendere irrefragabile la pena detentiva nei reati ritenuti di media gravità, in considerazione degli effetti desocializzanti che derivano dalla detenzione. Il campo di applicazione di tali sanzioni è costituito quindi sia dai reati puniti con sola pena detentiva sia da quelli in cui la pena detentiva è prevista congiuntamente o alternativamente a quella pecuniaria, sempre che sia ritenuta applicabile una pena detentiva. Pertanto, anche nei reati puniti con pene alternative, qualora il giudice, valutato il fatto, ritenga irrogabile la pena detentiva e non quella pecuniaria, può ben provvedere a sostituire tale pena, attesa la già detta finalità del sistema delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi. (V mass n 168722).*
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 53 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 77 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)