diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 2226 del 28/06/1972 (Rv. 359528 - 01)

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIBILITA (LIMITI DI) - DIVIETO DI PROVA TESTIMONIALE - LIMITI DI VALORE - AMMISSIONE OLTRE IL LIMITE DI VALORE STABILITO DALL'ART 2721 COD CIV - OBBLIGO DI ADEGUATA MOTIVAZIONE.*
Stato
decisa il 1972-06-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/359528-01

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIBILITA (LIMITI DI) - DIVIETO DI PROVA TESTIMONIALE - LIMITI DI VALORE - AMMISSIONE OLTRE IL LIMITE DI VALORE STABILITO DALL'ART 2721 COD CIV - OBBLIGO DI ADEGUATA MOTIVAZIONE.*

Il secondo comma dell'art 2721 cod civ, stabilendo che la prova per testi, avuto riguardo alla qualita delle parti, alla natura del contratto e ad ogni altra circostanza, puo essere ammessa oltre il limite di valore stabilito dal primo comma dello stesso articolo, conferisce al giudice di merito una facolta, che, rientra nel potere discrezionale dello stesso giudice di merito, il quale, ove lo eserciti positivamente, ammettendo la prova, e tenuto a darne adeguata giustificazione. (Conf 2110'67, mass n 329231; 2372'65).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2721

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)