Approvazione del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato
Testo in vigore al
Art. 18 Art. 14 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638
1. Le adunanze generali sono convocate e presiedute dal presidente del Consiglio e vi assiste il segretario generale.
Art. 19 Art. 15 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638
1. A render valide le deliberazioni, tanto nelle adunanze generali, quanto nelle adunanze di sezione, e' necessaria la presenza almeno della meta' del numero dei consiglieri che compongono il Consiglio o la sezione.
Art. 20 Art. 16 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638
1. Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta di voti.
2. In caso di parita', il voto del presidente ha la preponderanza.
Art. 21 Art. 17 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638
1. I Ministri possono intervenire, per gli affari consultivi, alle adunanze generali del Consiglio ed a quelle delle sezioni; o delegare commissari per dare speciali informazioni sugli affari da trattarsi, o per manifestare gli intendimenti del Ministro sopra nuove leggi e regolamenti, dei quali sia commessa al Consiglio la compilazione.
Art. 22 Art. 18 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638
1. E' in facolta' del presidente, quando il Consiglio sia chiamato a dar parere sopra affari di natura mista o indeterminata, di formare commissioni speciali, scegliendone i consiglieri nelle sezioni.
2. Potra' anche aggiungere alla sezione incaricata di esaminare determinati affari alcuni membri di altre sezioni, i quali, pero', in questi casi, non hanno che voto consultivo.
3. In caso di assenza o d'impedimento di membri di una sezione, il presidente puo' provvisoriamente destinare a supplirli quelli di un'altra sezione.
Art. 23 Art. 19 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638
1. Dal regolamento del servizio interno sono determinati gli affari che debbono essere trattati dalle sezioni, cui spettano, e quali in adunanza generale.
2. E' sempre in facolta' del Ministro di esigere che dati affari siano trattati in adunanza generale, salvo il disposto dell'art. 33.
Art. 24 Art. 20 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638
1. Le proposte di leggi e di regolamenti, dopo essere state studiate e preparate nella sezione, alla quale per loro natura appartengono, e nelle commissioni speciali, sono esaminate e discusse in adunanza generale.
Art. 25 Art. 21 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638
1. Avuto il parere di una sezione, il ministro puo', salve le disposizioni dell'art. 33, richiedere al presidente che l'affare sia riproposto all'esame dell'intero Consiglio e discusso in adunanza generale.
Titolo III
Capo I. Delle attribuzioni del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Art. 26
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104
Art. 27
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104
Art. 28
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104
Art. 29
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104
Art. 30
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104
Art. 31
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104
Art. 32
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104
Art. 33 Art. 25 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638; Art. 12. del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2840
1. Negli affari che a norma della presente legge, possono formare oggetto di ricorso al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, il Governo, avuto il parere della sezione competente, non puo' richiedere, in via amministrativa, lo esame del Consiglio di Stato in adunanza generale.
2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104.
Art. 34
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104
Capo II. Del procedimento dinanzi al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Art. 35
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104
Art. 36
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104
Art. 37
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104
Art. 38
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104