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Sez. 5, Sentenza n. 6281 del 27/02/1975 Ud. (dep. 10/06/1975) Rv. 130192 - 01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITA IN ATTI - IN ATTI PUBBLICI - FALSA AUTENTICA DI FIRMA DA PARTE DI UN NOTAIO - COSTITUISCE FALSITA IDEOLOGICA IN ATTO PUBBLICO. *
Stato
decisa il 1975-02-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/130192-01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITA IN ATTI - IN ATTI PUBBLICI - FALSA AUTENTICA DI FIRMA DA PARTE DI UN NOTAIO - COSTITUISCE FALSITA IDEOLOGICA IN ATTO PUBBLICO. *

L'atto con il quale il notaio autentica una firma - atto distinto da quello in calce al quale la firma e apposta - e atto pubblico e non certificazione amministrativa perche il notaio attesta che la firma e stata apposta in sua presenza da persona da lui identificata. Siccome la autentificazione, per la fede che assiste le attestazioni notarili, deve avvenire, a norma della legge notarile, qualora il notaio non conosca personalmente colui del quale deve autenticare la firma, per mezzo di due testi fidefacenti da lui conosciuti, il notaio nell'autentica non fa alcuna dichiarazione di scienza, ma attesta che un fatto e stato da lui compiuto (identificazione nelle forme di legge) e che un fatto e avvenuto alla sua presenza (apposizione della firma da autenticare). In caso di falsita ricorre, pertanto, l'ipotesi prevista dall'art 479 e non quella prevista dall'art 480 cod pen. (Conf 125149, anno 1973).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 479, Cod. Pen. art. 480

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)