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Regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006 (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo in vigore al

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo1,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria2,

La quarta relazione di valutazione del gruppo di esperti intergovernativo sui cambiamenti climatici (Intergovernmental Panel on Climate Change — IPCC) della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC), di cui l’Unione è parte3, ha affermato che, sulla base degli attuali dati scientifici, è opportuno che i paesi sviluppati riducano le emissioni di gas a effetto serra dell’80-95 % rispetto ai livelli del 1990 entro il 2050 per limitare i cambiamenti climatici a un aumento della temperatura di 2 °C e prevenire in tal modo effetti indesiderati sul clima.

Per raggiungere questo obiettivo, la Commissione ha adottato una tabella di marcia verso un’economia competitiva a basse emissioni di carbonio nel 2050, che è stata rilevata dal Consiglio nelle sue conclusioni del 17 maggio 2011 ed è stata approvata dal Parlamento europeo nella sua risoluzione del 15 marzo 2012. In tale tabella di marcia la Commissione ha definito modalità efficienti sotto il profilo dei costi per conseguire nell’Unione le necessarie riduzioni delle emissioni complessive entro il 2050. Tale tabella di marcia fissa i contributi settoriali necessari in sei settori. Le emissioni diverse dal CO2, compresi i gas fluorurati a effetto serra, ma escluse le emissioni diverse dal CO2 provenienti dall’agricoltura, dovrebbero essere ridotte del 72-73 % entro il 2030 e del 70-78 % entro il 2050 rispetto ai livelli del 1990. Se si prende come anno di riferimento il 2005, è necessaria una riduzione delle emissioni diverse dal CO2, escluse quelle agricole, del 60-61 % entro il 2030. Le emissioni di gas fluorurati a effetto serra nel 2005 sono state stimate a 90 milioni di tonnellate (Mt) di CO2 equivalente. Per conseguire una riduzione del 60 % occorre ridurre le emissioni a circa 35 Mt di CO2 equivalente entro il 2030. Tenuto conto di una stima di 104 Mt di CO2 equivalenti nel 2030, basata sulla piena applicazione della normativa dell’Unione in vigore, è necessario un ulteriore calo di circa 70 Mt di CO2 equivalente.

La relazione della Commissione del 26 settembre 2011 sull’applicazione, gli effetti e l’adeguatezza del regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio4, ha concluso che le vigenti misure di contenimento, se pienamente applicate, consentirebbero di ridurre le emissioni di gas fluorurati a effetto serra. Tali misure dovrebbero pertanto essere mantenute e chiarite sulla base dell’esperienza acquisita nella loro applicazione. Alcune misure dovrebbero essere estese ad altre apparecchiature che utilizzano quantità considerevoli di gas fluorurati a effetto serra, quali autocarri e rimorchi frigorifero. L’obbligo di istituire e tenere registri delle apparecchiature contenenti detti gas dovrebbe essere esteso ai commutatori elettrici. Data l’importanza delle misure di contenimento a fine vita di prodotti e apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra, gli Stati membri dovrebbero tener conto del valore dei regimi di responsabilità del produttore e incoraggiarne l’istituzione, sulla base delle migliori prassi esistenti.

Tale relazione è giunta anche alla conclusione che è possibile fare di più per ridurre le emissioni di gas fluorurati a effetto serra nell’Unione, in particolare evitando l’uso di tali gas laddove esistono tecnologie alternative sicure e efficienti sotto il profilo energetico senza impatto o con impatto minore sul clima. Una diminuzione fino a due terzi delle emissioni del 2010 entro il 2030 è efficace sotto il profilo dei costi in quanto in molti settori sono disponibili effettive soluzioni alternative testate.

La risoluzione del Parlamento europeo del 14 settembre 2011, su un approccio globale alle emissioni antropiche diverse dal biossido di carbonio (CO2) che incidono sul clima ha espresso apprezzamento per l’impegno dell’Unione a sostegno dell’azione sugli idrofluorocarburi nell’ambito del protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono («protocollo di Montreal») come esempio paradigmatico di un approccio non di mercato per ridurre le emissioni di gas a effetto serra. Tale risoluzione ha anche invitato a esplorare strade per promuovere l’avvio immediato di un processo di eliminazione graduale degli idrofluorocarburi a livello internazionale attraverso il protocollo di Montreal.

Per incoraggiare l’uso di tecnologie senza impatto o con impatto minore sul clima, la formazione delle persone fisiche che svolgono attività che comportano l’uso di gas fluorurati a effetto serra dovrebbe riguardare informazioni sulle tecnologie che consentono di sostituire i gas fluorurati a effetto serra e ridurne l’uso. Considerato che alcuni gas fluorurati a effetto serra alternativi utilizzati in prodotti e apparecchiature per sostituire i gas fluorurati a effetto serra e per ridurne l’uso possono essere tossici, infiammabili o ad alta pressurizzazione, la Commissione dovrebbe esaminare la normativa vigente dell’Unione relativa alla formazione delle persone fisiche per la manipolazione in condizioni di sicurezza dei refrigeranti alternativi e presentare, se del caso, al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta legislativa di modifica della pertinente normativa dell’Unione.

È opportuno istituire programmi di certificazione e di formazione o adeguarli in considerazione di quelli stabiliti a norma del regolamento (CE) n. 842/2006 ed essi potrebbero essere integrati nei sistemi di formazione professionale.

Per garantire la coerenza con le prescrizioni di controllo e di comunicazione ai sensi della UNFCCC e della decisione n. 4/CMP.7 della conferenza delle parti che funge da riunione delle parti del protocollo di Kyoto della UNFCCC, adottata dalla settima conferenza delle parti della riunione della UNFCCC, tenutasi a Durban l’11 dicembre 2011, è opportuno calcolare il potenziale di riscaldamento globale come potenziale di riscaldamento globale in 100 anni di un chilogrammo di gas rispetto a un chilogrammo di CO2. Se possibile, il calcolo dovrebbe basarsi sulla quarta relazione di valutazione adottata dall’IPCC.

È fondamentale monitorare efficacemente le emissioni di gas fluorurati a effetto serra per verificare i progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni e per valutare l’impatto del presente regolamento. L’utilizzo di dati coerenti e di elevata qualità per la comunicazione delle emissioni di gas fluorurati a effetto serra è fondamentale per garantire la qualità della comunicazione delle emissioni. L’istituzione da parte degli Stati membri di sistemi di comunicazione delle emissioni di gas fluorurati a effetto serra garantirebbe la coerenza con il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio5. I dati sulle perdite di gas fluorurati a effetto serra da apparecchiature raccolte dalle imprese ai sensi del presente regolamento potrebbero migliorare significativamente tali sistemi di comunicazione delle emissioni. In tal modo dovrebbe essere possibile verificare la coerenza dei dati usati per ricavare le emissioni e migliorare le approssimazioni basate sui calcoli, con conseguente migliore stima delle emissioni dei gas fluorurati a effetto serra negli inventari nazionali dei gas a effetto serra.

Dato che sono disponibili soluzioni alternative adeguate, è opportuno estendere il vigente divieto sull’uso di esafluoruro di zolfo nella pressofusione del magnesio e sul riciclaggio delle leghe di magnesio per pressofusione agli impianti che utilizzano meno di 850 kg di esafluoruro di zolfo l’anno. Analogamente, è opportuno vietare, prevedendo un adeguato periodo transitorio, l’uso di refrigeranti con un elevato potenziale di riscaldamento globale di 2500 o superiore, per l’assistenza o la manutenzione delle apparecchiature di refrigerazione con dimensioni del carico di refrigerazione pari o superiore a 40 tonnellate di CO2 equivalente.

Qualora siano disponibili soluzioni alternative valide all’uso di determinati gas fluorurati a effetto serra, è opportuno introdurre divieti di immissione in commercio riguardanti le nuove apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d’aria e di protezione antincendio che contengono o il cui funzionamento si basa su tali sostanze. Qualora non siano disponibili alternative o non possano essere utilizzate per ragioni tecniche o di sicurezza o qualora l’uso di tali alternative comporti costi sproporzionati, la Commissione dovrebbe poter autorizzare una deroga per consentire l’uso e l’immissione in commercio di tali prodotti e apparecchiature per un periodo limitato. Alla luce dei futuri sviluppi tecnici, la Commissione dovrebbe valutare ulteriormente i divieti di immissione in commercio riguardanti le nuove apparecchiature per commutatori secondari a media tensione e nuovi piccoli sistemi di condizionamento d’aria monosplit.

Le apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra dovrebbero essere autorizzate all’immissione in commercio se le emissioni totali di gas a effetto serra di tali apparecchiature, tenendo conto di tassi di perdita e di recupero realistici, sono inferiori, durante il loro ciclo di vita, a quelle di apparecchiature equivalenti non contenenti gas fluorurati a effetto serra, il cui consumo energetico massimo consentito è stabilito nelle misure di esecuzione adottate ai sensi della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio6. La revisione periodica e tempestiva di tali misure di esecuzione, conformemente a detta direttiva, contribuirebbe ad assicurare che le misure di esecuzione continuino a essere efficaci e appropriate.

La riduzione graduale dei quantitativi di idrofluorocarburi che possono essere immessi in commercio è stata riconosciuta come il modo più efficace e più efficiente sotto il profilo dei costi per ridurre le emissioni di tali sostanze a lungo termine.

Per attuare la riduzione graduale delle quantità di idrofluorocarburi che possono essere immesse in commercio nell’Unione, è opportuno che la Commissione assegni ai singoli produttori e importatori quote per l’immissione in commercio di idrofluorocarburi, affinché non sia superato il limite quantitativo complessivo per l’immissione degli idrofluorocarburi sul mercato. Al fine di proteggere l’integrità della riduzione graduale delle quantità di idrofluorocarburi immesse in commercio nell’Unione, gli idrofluorocarburi contenuti nelle apparecchiature dovrebbero essere considerati all’interno del sistema di quote dell’Unione. Qualora gli idrofluorocarburi contenuti nelle apparecchiature non siano stati immessi in commercio prima di caricare le apparecchiature, è opportuno richiedere una dichiarazione di conformità per provare che tali idrofluorocarburi sono considerati all’interno del sistema di quote dell’Unione.

Inizialmente, il calcolo dei valori di riferimento e l’assegnazione di quote ai singoli produttori e importatori dovrebbe basarsi sulle quantità di idrofluorocarburi che hanno riferito che sono state immesse in commercio nel periodo di riferimento 2009-2012. Tuttavia, per non escludere le piccole imprese, l’11 % del limite quantitativo complessivo dovrebbe essere riservato agli importatori e ai produttori che nel periodo di riferimento non hanno immesso in commercio 1 tonnellata o più di gas fluorurati a effetto serra.

La Commissione, nel ricalcolare regolarmente i valori di riferimento e le quote, dovrebbe assicurare che le imprese siano in grado di proseguire la loro attività sulla base dei volumi medi da essi immessi in commercio negli anni recenti.

Il processo di fabbricazione di alcuni gas fluorurati può determinare forti emissioni di altri gas serra fluorurati prodotti come sottoprodotti. La distruzione o il recupero per un uso successivo di tali emissioni di sottoprodotti dovrebbe essere la condizione per poter immettere in commercio gas fluorurati a effetto serra.

La Commissione dovrebbe assicurare che venga istituito un registro centrale elettronico per la gestione delle quote per l’immissione degli idrofluorocarburi in commercio e la comunicazione delle apparecchiature immesse in commercio, in particolare qualora le apparecchiature siano precaricate con idrofluorocarburi che non sono stati immessi in commercio prima del caricamento, richiedendo in tal modo una verifica tramite una dichiarazione di conformità e la successiva verifica da parte di terzi che le quantità di idrofluorocarburi sono considerate all’interno del sistema di quote dell’Unione.

Per mantenere la flessibilità del mercato degli idrofluorocarburi sfusi, dovrebbe essere possibile trasferire quote assegnate sulla base di valori di riferimento a un altro produttore o importatore nell’Unione o a un altro produttore o importatore rappresentato nell’Unione da un rappresentante esclusivo.

Al fine di consentire il controllo dell’efficacia del presente regolamento, è opportuno estendere gli attuali obblighi di comunicazione ad altre sostanze fluorurate che hanno un considerevole potenziale di riscaldamento globale o che potrebbero sostituire i gas fluorurati a effetto serra elencati nell’allegato I. Per lo stesso motivo è opportuno notificare anche la distruzione di gas fluorurati a effetto serra e l’importazione nell’Unione di tali gas se contenuti in prodotti e apparecchiature. Per evitare un onere amministrativo sproporzionato, in particolare per le piccole e medie imprese e le microimprese, è opportuno fissare soglie minime.

La Commissione dovrebbe monitorare costantemente le conseguenze della riduzione delle quantità di idrofluorocarburi immesse sul mercato, ivi compresi i suoi effetti sulla fornitura destinata alle apparecchiature in cui l’uso di idrofluorocarburi comporterebbe minori emissioni nel corso del ciclo di vita rispetto a una tecnologia alternativa. La Commissione dovrebbe elaborare una relazione sulla disponibilità di idrofluorocarburi sul mercato dell’Unione entro la fine del 2020. È opportuno che la Commissione proceda a un esame generale entro la fine del 2022 in tempo per adeguare le disposizioni del presente regolamento, alla luce della sua attuazione e dell’evoluzione della situazione e degli impegni internazionali e per proporre, se del caso, ulteriori misure di riduzione.

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente alle disposizioni del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio7.

Al fine di modificare taluni elementi non essenziali del presente regolamento, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE). È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell’elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

Poiché è adottato ai sensi dell’articolo 192, paragrafo 1, TFUE, il presente regolamento non impedisce agli Stati membri di mantenere e di adottare provvedimenti compatibili con il TFUE per una protezione ancora maggiore. Ai sensi dell’articolo 193 TFUE, gli Stati membri devono notificare alla Commissione siffatte misure.

Il presente regolamento modifica e integra l’oggetto del regolamento (CE) n. 842/2006, che dovrebbe pertanto essere abrogato. Tuttavia, per garantire una transizione quanto più possibile armoniosa tra il vecchio regime e il nuovo regime, è opportuno prevedere che i regolamenti (CE) n. 1493/20078, (CE) n. 1494/20079, (CE) n. 1497/200710, (CE) n. 1516/200711, (CE) n. 303/200812, (CE) n. 304/200813, (CE) n. 305/200814, (CE) n. 306/200815, (CE) n. 307/200816 e (CE) n. 308/200817 della Commissione restino in vigore e continuino ad applicarsi a meno che e fintantoché non siano abrogati da atti delegati o di esecuzione adottati dalla Commissione ai sensi del presente regolamento.

Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della natura transfrontaliera del problema ambientale affrontato e degli effetti del regolamento sul commercio all’interno dell’Unione e sul commercio estero, possono essere conseguiti meglio a livello dell’Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Capo I. Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

L’obiettivo del presente regolamento è quello di proteggere l’ambiente mediante la riduzione delle emissioni di gas fluorurati a effetto serra. Di conseguenza, il presente regolamento:

  1. a) stabilisce disposizioni in tema di contenimento, uso, recupero e distruzione dei gas fluorurati a effetto serra e di provvedimenti accessori connessi;

  2. b) impone condizioni per l’immissione in commercio di prodotti e apparecchiature specifici che contengono o il cui funzionamento dipende da gas fluorurati a effetto serra;

  3. c) impone condizioni per particolari usi di gas fluorurati a effetto serra; e

  4. d) stabilisce limiti quantitativi per l’immissione in commercio di idrofluorocarburi.

Art. 2 Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

  1. 1) «gas fluorurati a effetto serra», gli idrofluorocarburi, i perfluorocarburi, l’esafluoruro di zolfo e altri gas a effetto serra contenenti fluoro elencati nell’allegato I, o miscele contenenti una qualsiasi di tali sostanze;

  2. 2) «idrofluorocarburi» o «HFC», le sostanze elencate nella sezione 1 dell’allegato I o le miscele contenenti una qualsiasi di tali sostanze;

  3. 3) «perfluorocarburi» o «PFC», le sostanze elencate nella sezione 2 dell’allegato I o le miscele contenenti una qualsiasi di tali sostanze;

  4. 4) «esafluoruro di zolfo» o «SF6», la sostanza elencata nella sezione 3 dell’allegato I o le miscele che contengono tale sostanza;

  5. 5) «miscela», un fluido composto da due o più sostanze di cui almeno una sia una sostanza elencata nell’allegato I o nell’allegato II;

  6. 6) «potenziale di riscaldamento globale» o «GWP», il potenziale di riscaldamento climatico di un gas a effetto serra in relazione a quello dell’anidride carbonica (CO2), calcolato in termini di potenziale di riscaldamento in 100 anni di un chilogrammo di un gas a effetto serra rispetto a un chilogrammo di CO2, di cui agli allegati I, II e IV o, nel caso delle miscele, calcolato a norma dell’allegato IV;

  7. 7) «tonnellata di CO2 equivalente», la quantità di gas a effetto serra espressa come il prodotto del peso dei gas a effetto serra in tonnellate metriche e del loro potenziale di riscaldamento globale;

  8. 8) «operatore», la persona fisica o giuridica che esercita un effettivo controllo sul funzionamento tecnico dei prodotti e delle apparecchiature contemplati dal presente regolamento; uno Stato membro può, in circostanze specifiche e ben definite, considerare il proprietario responsabile degli obblighi dell’operatore;

  9. 9) «uso», l’impiego di gas fluorurati a effetto serra nella produzione, manutenzione o assistenza, ivi compresa la ricarica, di prodotti e apparecchiature o in altri processi di cui al presente regolamento;

  10. 10) «immissione in commercio», la fornitura o la messa a disposizione di un’altra parte, per la prima volta nell’Unione, dietro pagamento o gratuitamente, o l’uso da parte dei produttori per proprio conto, e comprende lo sdoganamento ai fini dell’immissione in libera pratica nell’Unione;

  11. 11) «apparecchiature ermeticamente sigillate», apparecchiature in cui tutte le parti contenenti gas fluorurati a effetto serra sono solidamente fissate mediante saldatura, brasatura o altra connessione permanente analoga, che può comprendere valvole sigillate o punti di accesso sigillati per garantire una riparazione o uno smaltimento adeguati, e che abbiano un comprovato tasso di perdita inferiore a tre grammi annui sotto una pressione di almeno un quarto della pressione massima consentita;

  12. 12) «contenitore», un prodotto destinato principalmente al trasporto o allo stoccaggio di gas fluorurati a effetto serra;

  13. 13) «contenitore non ricaricabile», contenitore che non può essere ricaricato senza adattamenti a tal fine, o che è immesso in commercio in assenza di disposizioni relative alla sua restituzione in vista di una ricarica;

  14. 14) «recupero», la raccolta e lo stoccaggio di gas fluorurati a effetto serra provenienti da prodotti, inclusi contenitori, e apparecchiature effettuati nel corso delle operazioni di manutenzione o assistenza o prima dello smaltimento dei prodotti o delle apparecchiature;

  15. 15) «riciclaggio», il riutilizzo di un gas fluorurato a effetto serra recuperato previa effettuazione di un processo di depurazione di base;

  16. 16) «rigenerazione», il ritrattamento di un gas fluorurato a effetto serra recuperato allo scopo di ottenere un rendimento equivalente a quello di una sostanza vergine, tenendo conto del suo uso previsto;

  17. 17) «distruzione», il processo tramite il quale tutto un gas fluorurato a effetto serra o la maggior parte dello stesso viene permanentemente trasformato o decomposto in una o più sostanze stabili che non sono gas fluorurati a effetto serra;

  18. 18) «smantellamento», la chiusura finale e l’interruzione dell’uso o del funzionamento di un prodotto o di una parte di apparecchiatura contenente gas fluorurati a effetto serra;

  19. 19) «riparazione», ripristino di prodotti o apparecchiature che contengono o il cui funzionamento dipende da gas fluorurati a effetto serra, che risultino danneggiati o in cui si sono verificate perdite, riguardante una parte contenente o destinata a contenere tali gas;

  20. 20) «installazione», l’assemblaggio di due o più parti di apparecchiatura o circuiti contenenti o destinati a contenere gas fluorurati a effetto serra, ai fini del montaggio di un sistema nel luogo stesso in cui sarà utilizzato; tale attività comporta l’assemblaggio di condotti del gas di un sistema per completare un circuito, indipendentemente dall’esigenza di caricare o meno il sistema dopo l’assemblaggio;

  21. 21) «manutenzione o assistenza», tutte le attività che implicano un intervento sui circuiti contenenti o destinati a contenere gas fluorurati a effetto serra, tranne il recupero dei gas a norma dell’articolo 8 e i controlli per individuare le perdite a norma dell’articolo 4 e dell’articolo 10, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento, in particolare tutte quelle attività effettuate per immettere nel sistema gas fluorurati a effetto serra, rimuovere una o più parti del circuito frigorifero o dell’apparecchiatura, riassemblare due o più parti del circuito o dell’apparecchiatura e riparare le perdite;

  22. 22) «sostanza vergine», una sostanza mai utilizzata in precedenza;

  23. 23) «fisso», solitamente non in transito durante il funzionamento e comprende i sistemi movibili di climatizzazione;

  24. 24) «mobile», solitamente in transito durante il funzionamento;

  25. 25) «schiuma monocomponente», schiuma contenuta in un unico generatore di aerosol allo stato liquido non reagito o in parte reagito e che si espande e indurisce all’uscita dal generatore;

  26. 26) «autocarro frigorifero», veicolo a motore di massa superiore a 3,5 tonnellate progettato e costruito principalmente per il trasporto di merci e che sia equipaggiato di cella frigorifero;

  27. 27) «rimorchio frigorifero», veicolo progettato e costruito per essere trainato da autocarro o da veicolo trattore principalmente per il trasporto di merci e che è equipaggiato di cella frigorifero;

  28. 28) «aerosol tecnico», generatore di aerosol utilizzato per manutenzione, riparazioni, pulizia, test, disinfestazione, fabbricazione di prodotti e apparecchiature, installazione di apparecchiature e altre applicazioni;

  29. 29) «sistema di rilevamento delle perdite», un dispositivo tarato meccanico, elettrico o elettronico per il rilevamento delle perdite di gas fluorurati a effetto serra che avverte l’operatore in caso di perdita;

  30. 30) «impresa», la persona fisica o giuridica che:

    1. a) produce, utilizza, recupera, raccoglie, ricicla, rigenera o distrugge gas fluorurati a effetto serra;

    2. b) importa o esporta gas fluorurati a effetto serra o prodotti e apparecchiature che contengono tali gas;

    3. c) immette in commercio gas fluorurati a effetto serra o prodotti e apparecchiature che contengono o il cui funzionamento dipende da tali gas;

    4. d) installa, fornisce assistenza, manutiene, ripara, verifica le perdite o smantella apparecchiature che contengono o il cui funzionamento dipende da gas fluorurati a effetto serra;

    5. e) è l’operatore di apparecchiature che contengono o il cui funzionamento dipende da gas fluorurati a effetto serra;

    6. f) produce, importa, esporta, immette in commercio o distrugge i gas elencati nell’allegato II;

    7. g) immette in commercio prodotti o apparecchiature contenenti i gas elencati nell’allegato II;

  31. 31) «materia prima», ogni gas fluorurato a effetto serra o sostanza elencata nell’allegato II sottoposta a trasformazione chimica mediante un processo a seguito del quale la sua composizione d’origine è totalmente modificata e le cui emissioni sono trascurabili;

  32. 32) «uso commerciale», impiego finalizzato a stoccaggio, esposizione o distribuzione di prodotti, per la vendita agli utilizzatori finali nei negozi al dettaglio e nella ristorazione;

  33. 33) «apparecchiature di protezione antincendio», apparecchiature e sistemi utilizzati nelle applicazioni di prevenzione o estinzione di un incendio, compresi gli estintori;

  34. 34) «ciclo Rankine a fluido organico», ciclo contenente gas fluorurati a effetto serra condensabili che converte calore da una sorgente di calore in potenza per la generazione di elettricità o di energia meccanica;

  35. 35) «materiale militare», armi, munizioni e materiale bellico destinati a fini militari specifici che risultano necessari per la protezione degli interessi fondamentali di sicurezza degli Stati membri;

  36. 36) «commutatori elettrici», dispositivi di commutazione e le apparecchiature di controllo, misura, protezione e regolazione a essi associate, così come gli insiemi di tali dispositivi e apparecchi, con le relative connessioni, gli accessori, i contenitori e le strutture di sostegno, il cui utilizzo è associato alla generazione, trasmissione, distribuzione e conversione di energia elettrica;

  37. 37) «sistemi di refrigerazione centralizzati multipack», sistemi con due o più compressori funzionanti in parallelo, collegati a uno o più condensatori comuni e a una serie di dispositivi di raffreddamento quali banchi, vetrine e congelatori o a celle frigorifere;

  38. 38) «circuito refrigerante primario di sistemi a cascata», il circuito primario di sistemi indiretti a media temperatura in cui una combinazione di due o più circuiti di refrigerazione separati sono collegati in serie in modo tale che il circuito primario assorba il calore versato al condensatore da un circuito secondario a media temperatura;

  39. 39) «sistemi di condizionamento d’aria monosplit», sistemi di climatizzazione costituiti da un’unità esterna e da un’unità interna collegate dal tubo del refrigerante, che devono essere installati sul sito di impiego.

Capo II. Contenimento

Art. 3 Prevenzione delle emissioni di gas fluorurati a effetto serra

1. Il rilascio intenzionale nell’atmosfera di gas fluorurati a effetto serra è vietato se questo rilascio non è tecnicamente necessario per l’uso previsto.

2. Gli operatori di apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra prendono delle precauzioni per prevenire il rilascio accidentale («perdita») di tali gas e adottano tutte le misure tecnicamente ed economicamente praticabili per minimizzare la perdita di gas fluorurati a effetto serra.

3.

Se viene rilevata una perdita di gas fluorurati a effetto serra, gli operatori assicurano che l’apparecchiatura sia riparata senza indebito ritardo.

Se l’apparecchiatura è soggetta a controlli delle perdite a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, ed è stata riparata una perdita nell’apparecchiatura, gli operatori assicurano che quest’ultima sia controllata da una persona fisica certificata entro un mese dalla riparazione per verificare che la riparazione sia stata efficace.

4.

Le persone fisiche che svolgono le attività di cui all’articolo 10, paragrafo 1, lettere da a) a c), sono certificate conformemente all’articolo 10, paragrafi 4 e 7, e adottano misure precauzionali per prevenire la perdita di gas fluorurati a effetto serra.

Le imprese che svolgono l’installazione, l’assistenza, la manutenzione, la riparazione o lo smantellamento delle apparecchiature elencate all’articolo 4, paragrafo 2, lettere da a) a d), sono certificate conformemente all’articolo 10, paragrafi 6 e 7 e adottano misure precauzionali per prevenire la perdita di gas fluorurati a effetto serra.

Art. 4 Controlli delle perdite

1.

Gli operatori di apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità pari o superiori a 5 tonnellate di CO2 equivalente non contenuti in schiume provvedono affinché le apparecchiature siano controllate per verificare la presenza di eventuali perdite.

Le apparecchiature ermeticamente sigillate contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità inferiori a 10 tonnellate di CO2 equivalente, non sono soggette ai controlli delle perdite di cui al presente articolo, purché le apparecchiature siano etichettate come ermeticamente sigillate.

I commutatori elettrici non sono soggetti a controlli delle perdite ai sensi del presente articolo purché rispettino una delle condizioni seguenti:

  1. a) presentino un comprovato tasso di perdita annuale inferiore allo 0,1 % riportato nelle specifiche tecniche del fabbricante e sono etichettati come tali;

  2. b) siano muniti di un dispositivo di controllo della pressione o della densità; o

  3. c) contengano meno di 6 kg di gas fluorurati a effetto serra.

2.

Il paragrafo 1 si applica agli operatori delle seguenti apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra:

  1. a) apparecchiature fisse di refrigerazione;

  2. b) apparecchiature fisse di condizionamento d’aria;

  3. c) pompe di calore fisse;

  4. d) apparecchiature fisse di protezione antincendio;

  5. e) celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero;

  6. f) commutatori elettrici;

  7. g) cicli Rankine a fluido organico.

Riguardo alle apparecchiature di cui al primo comma, lettere da a) a e), i controlli sono svolti da persone fisiche certificate conformemente alle norme di cui all’articolo 10.

In deroga al paragrafo 1, primo comma, fino al 31 dicembre 2016 le apparecchiature contenenti meno di 3 kg di gas fluorurati a effetto serra o le apparecchiature ermeticamente sigillate, etichettate come tali e contenenti meno di 6 kg di gas fluorurati a effetto serra, non sono soggette a controlli delle perdite.

3. I controlli delle perdite di cui al paragrafo 1 sono effettuati con la seguente frequenza:

  1. a) per le apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità pari o superiori a 5 tonnellate di CO2 equivalente ma inferiori a 50 tonnellate di CO2 equivalente: almeno ogni 12 mesi o, se è installato un sistema di rilevamento delle perdite, almeno ogni 24 mesi;

  2. b) per le apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità pari o superiori a 50 tonnellate di CO2 equivalente ma inferiori a 500 tonnellate di CO2 equivalente: almeno ogni sei mesi o, se è installato un sistema di rilevamento delle perdite, almeno ogni 12 mesi;

  3. c) per le apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità pari o superiori a 500 tonnellate di CO2 equivalente: almeno ogni tre mesi o, se è installato un sistema di rilevamento delle perdite, almeno ogni sei mesi.

4. Gli obblighi di cui al paragrafo 1 per le apparecchiature di protezione antincendio di cui al paragrafo 2, lettera d), sono considerati soddisfatti purché sussistano le due condizioni seguenti:

  1. a) il regime di controllo vigente è conforme alle norme ISO 14520 o EN 15004; e

  2. b) l’apparecchiatura di protezione antincendio è controllata con la frequenza stabilita al paragrafo 3.

5. La Commissione può, mediante atti di esecuzione, specificare i requisiti in materia di controlli delle perdite da effettuare ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo per ogni tipo di apparecchiature di cui allo stesso paragrafo, individuare le parti delle apparecchiature che presentano la maggiore probabilità di perdite e abrogare gli atti adottati ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 842/2006. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 24.

Art. 5 Sistemi di rilevamento delle perdite

1. Gli operatori delle apparecchiature elencate nell’articolo 4, paragrafo 2, lettere da a) a d), e contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità pari o superiori a 500 tonnellate di CO2 equivalente assicurano che l’apparecchiatura sia munita di un sistema di rilevamento delle perdite che avverta l’operatore o un’impresa di manutenzione in caso di perdite.

2. Gli operatori delle apparecchiature elencate nell’articolo 4, paragrafo 2, lettere f) e g) contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità pari o superiori a 500 tonnellate di CO2 equivalente e installate a decorrere dal 1o gennaio 2017, assicurano che l’apparecchiatura sia munita di un sistema di rilevamento delle perdite che avverta l’operatore o un’impresa di manutenzione in caso di perdite.

3. Gli operatori delle apparecchiature elencate nell’articolo 4, paragrafo 2, lettere da a) a d) e lettera g), che sono soggette ai paragrafi 1 o 2 del presente articolo, assicurano che i sistemi di rilevamento delle perdite siano controllati almeno una volta ogni dodici mesi per accertarne il corretto funzionamento.

4. Gli operatori delle apparecchiature elencate nell’articolo 4, paragrafo 2, lettera f), che sono soggette al paragrafo 2 del presente articolo, assicurano che i sistemi di rilevamento delle perdite siano controllati almeno una volta ogni sei anni per accertarne il corretto funzionamento.

Art. 6 Tenuta dei registri

1. Gli operatori di apparecchiature per cui sono necessari controlli per verificare la presenza di eventuali perdite a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, istituiscono e tengono, per ciascuna di tali apparecchiature, registri in cui sono specificate le seguenti informazioni:

  1. a) la quantità e il tipo di gas fluorurati a effetto serra;

  2. b) le quantità di gas fluorurati a effetto serra aggiunti durante l’installazione, la manutenzione o l’assistenza o a causa di perdite;

  3. c) se le quantità di gas fluorurati a effetto serra installati siano state riciclate o rigenerate, incluso il nome e l’indirizzo dell’impianto di riciclaggio o rigenerazione e, ove del caso, il numero di certificato;

  4. d) le quantità di gas fluorurati a effetto serra recuperati;

  5. e) l’identità dell’impresa che ha provveduto all’installazione, all’assistenza, alla manutenzione e, ove del caso, alla riparazione o allo smantellamento delle apparecchiature compreso, ove del caso, il relativo numero di certificato;

  6. f) le date e i risultati dei controlli effettuati ai sensi dell’articolo 4, paragrafi da 1 a 3;

  7. g) qualora l’apparecchiatura sia stata smantellata, le misure adottate per recuperare e smaltire i gas fluorurati a effetto serra.

2.

A meno che i dati di cui al paragrafo 1 non siano conservati in una banca dati creata dalle autorità competenti degli Stati membri, si applicano le seguenti norme:

  1. a) gli operatori di cui al paragrafo 1 conservano i registri di cui a detto paragrafo per almeno cinque anni.

  2. b) le imprese che svolgono le attività di cui al paragrafo 1, lettera e), per conto degli operatori conservano i registri di cui al paragrafo 1 per almeno cinque anni.

Su richiesta, i registri di cui al paragrafo 1 sono messi a disposizione dell’autorità competente dello Stato membro interessato o della Commissione. Nella misura in cui tali registri contengano informazioni ambientali, si applica, a seconda dei casi, la direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio18 o il regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio19.

3.

Ai fini dell’articolo 11, paragrafo 4, le imprese che forniscono gas fluorurati a effetto serra istituiscono registri contenenti informazioni pertinenti relative agli acquirenti di gas fluorurati a effetto serra, compresi i seguenti dettagli:

  1. a) i numeri dei certificati degli acquirenti; e

  2. b) le rispettive quantità di gas fluorurati a effetto serra acquistati.

Le imprese che forniscono gas fluorurati a effetto serra conservano tali registri per almeno cinque anni.

Le imprese che forniscono gas fluorurati a effetto serra, su richiesta, mettono tali registri a disposizione dell’autorità competente dello Stato membro interessato o della Commissione.

Nella misura in cui i registri contengano informazioni ambientali, si applica, a seconda dei casi, la direttiva 2003/4/CE o il regolamento (CE) n. 1367/2006.

4. La Commissione può, mediante un atto di esecuzione, stabilire il formato dei registri di cui ai paragrafi 1 e 3 del presente articolo e specificare in che modo devono essere istituiti e tenuti. L’atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 24.

Art. 7 Emissioni dei gas fluorurati a effetto serra in rapporto alla produzione

1.

I produttori di composti fluorurati prendono, per quanto possibile, tutte le precauzioni necessarie per limitare le emissioni di gas fluorurati a effetto serra durante:

  1. a) la produzione;

  2. b) il trasporto; e

  3. c) lo stoccaggio.

Il presente articolo si applica altresì qualora i gas fluorurati a effetto serra siano generati come sottoprodotti.

2.

Fatto salvo l’articolo 11, paragrafo 1, è vietata l’immissione in commercio dei gas fluorurati a effetto serra e dei gas elencati all’allegati II, a meno che, se del caso, i produttori e gli importatori non dimostrino, al momento di tale immissione, che il trifluorometano risultante come sottoprodotto nel corso del processo di produzione, incluso durante la fabbricazione delle materie prime per la loro produzione, sia stato distrutto o recuperato per un uso successivo conformemente alle migliori tecniche disponibili.

Tale requisito si applica a partire dall’11 giugno 2015.

Art. 8 Recupero

1.

Gli operatori di apparecchiature fisse o di unità di refrigerazione di autocarri e rimorchi frigorifero contenenti gas fluorurati a effetto serra non contenuti in schiume, assicurano che il recupero di tali gas sia svolto da persone fisiche che detengono i pertinenti certificati secondo quanto disposto all’articolo 10, in modo che i suddetti gas siano riciclati, rigenerati o distrutti.

Questo obbligo si applica agli operatori delle seguenti apparecchiature:

  1. a) circuiti di raffreddamento di apparecchiature fisse di refrigerazione, di condizionamento d’aria fisso e di pompe di calore fisse;

  2. b) circuiti di raffreddamento di unità di refrigerazione di autocarri e rimorchi frigorifero;

  3. c) apparecchiature fisse contenenti solventi a base di gas fluorurati a effetto serra;

  4. d) apparecchiature fisse di protezione antincendio;

  5. e) commutatori elettrici fissi.

2. L’impresa che utilizza un contenitore di gas fluorurati a effetto serra immediatamente prima del suo smaltimento provvede al recupero degli eventuali gas residui al fine di garantirne il riciclaggio, la rigenerazione o la distruzione.

3.

Gli operatori di prodotti e apparecchiature non elencati al paragrafo 1, comprese le apparecchiature mobili, contenenti gas fluorurati a effetto serra provvedono, per quanto ciò sia fattibile sul piano tecnico e non comporti costi sproporzionati, a far recuperare i gas da persone fisiche adeguatamente qualificate, affinché essi siano riciclati, rigenerati o distrutti o provvedono alla loro distruzione senza previo recupero.

Il recupero di gas fluorurati a effetto serra da apparecchiature di condizionamento d’aria di veicoli stradali che non rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2006/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio20 è effettuato da persone fisiche adeguatamente qualificate.

Ai fini del recupero dei gas fluorurati a effetto serra dalle apparecchiature di condizionamento d’aria dei veicoli a motore che rientrano nell’ambito d’applicazione della direttiva 2006/40/CE, solo le persone fisiche in possesso almeno di un attestato di formazione ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 2, sono ritenute adeguatamente qualificate.

Art. 9 Regimi di responsabilità del produttore

Fatta salva la vigente legislazione dell’Unione, gli Stati membri incoraggiano lo sviluppo di regimi di responsabilità del produttore per il recupero di gas fluorurati a effetto serra e il relativo riciclaggio, rigenerazione o distruzione.

Gli Stati membri informano la Commissione sulle azioni intraprese ai sensi del primo paragrafo.

Art. 10 Formazione e certificazione

1.

Gli Stati membri, sulla base dei requisiti minimi di cui al paragrafo 5, stabiliscono o adeguano programmi di certificazione, compresi i processi di valutazione.

Gli Stati membri assicurano la disponibilità di corsi di formazione per le persone fisiche incaricate di svolgere i seguenti compiti:

  1. a) installazione, assistenza, manutenzione, riparazione o smantellamento delle apparecchiature elencate all’articolo 4, paragrafo 2, lettere da a) a f);

  2. b) controlli delle perdite nelle apparecchiature di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettere da a) a e), a norma dell’articolo 4, paragrafo 1;

  3. c) recupero di gas fluorurati a effetto serra, a norma dell’articolo 8, paragrafo 1.

2. Gli Stati membri assicurano la disponibilità di programmi di formazione destinati alle persone fisiche incaricate di recuperare gas fluorurati a effetto serra dalle apparecchiature di condizionamento d’aria dei veicoli a motore che rientrano nell’ambito d’applicazione della direttiva 2006/40/CE, sulla base dei requisiti minimi di cui al paragrafo 5.

3. I programmi di certificazione e i corsi di formazione di cui ai paragrafi 1 e 2 prevedono le seguenti materie:

  1. a) regolamentazione e norme tecniche applicabili;

  2. b) prevenzione delle emissioni;

  3. c) recupero dei gas fluorurati a effetto serra;

  4. d) manipolazione sicura delle apparecchiature del tipo e delle dimensioni contemplati nel certificato;

  5. e) informazioni sulle pertinenti tecnologie che consentono di sostituire i gas fluorurati a effetto serra o di ridurne l’uso e di manipolare questi gas in condizioni di sicurezza.

4. Nell’ambito dei programmi di certificazione di cui al paragrafo 1, i certificati sono subordinati alla condizione che i richiedenti abbiano completato con esito positivo un processo di valutazione istituito a norma dei paragrafi 1, 3 e 5.

5. I requisiti minimi in materia di programmi di certificazione sono stabiliti nei regolamenti da (CE) n. 303/2008 a (CE) n. 306/2008 della Commissione e nel paragrafo 12. I requisiti minimi in materia di attestati di formazione sono stabiliti nel regolamento (CE) n. 307/2008 della Commissione e nel paragrafo 12. Tali requisiti minimi specificano, per ciascun tipo di apparecchiatura di cui ai paragrafi 1 e 2, le competenze pratiche e le conoscenze teoriche richieste, ove appropriato, distinguendo tra le varie attività contemplate, nonché le condizioni per il riconoscimento reciproco di certificati e attestati di formazione.

6. Gli Stati membri istituiscono o adeguano sulla base dei requisiti minimi di cui al paragrafo 5 programmi di certificazione per le imprese che svolgono l’installazione, l’assistenza, la manutenzione, la riparazione o lo smantellamento delle apparecchiature elencate all’articolo 4, paragrafo 2,lettere da a) a d), per conto di altre parti.

7. Gli attuali certificati e attestati di formazione emessi a norma del regolamento (CE) n. 842/2006 restano validi, conformemente alle condizioni alle quali sono stati originariamente rilasciati.

8. Gli Stati membri assicurano che tutte le persone fisiche in possesso dei certificati rilasciati nell’ambito dei programmi di certificazione di cui ai paragrafi 1 e 7 abbiano accesso a ciascuna delle seguenti informazioni:

  1. a) le tecnologie di cui al paragrafo 3, lettera e); e

  2. b) i requisiti normativi vigenti per l’utilizzo delle apparecchiature contenenti refrigeranti alternativi ai gas fluorurati a effetto serra.

9. Gli Stati membri assicurano la disponibilità di corsi di formazione destinati alle persone fisiche che desiderano aggiornare le proprie conoscenze in relazione alle materie di cui al paragrafo 3.

10.

Entro il 1o gennaio 2017 gli Stati membri comunicano alla Commissione i programmi di certificazione e di formazione.

Gli Stati membri riconoscono i certificati e gli attestati di formazione rilasciati dagli altri Stati membri a norma del presente articolo. Essi non limitano la libera prestazione di servizi né la libertà di stabilimento in ragione del fatto che il certificato è stato rilasciato in un altro Stato membro.

11. Qualsiasi impresa che affidi un compito di cui al paragrafo 1, a un’altra impresa, adotta tutte le misure ragionevoli per accertarsi che quest’ultima sia in possesso dei certificati necessari per le attività richieste a norma del presente articolo.

12. Ove, ai fini dell’applicazione del presente articolo, risulti necessario prevedere un approccio più armonizzato alla formazione e alla certificazione, la Commissione, mediante atti di esecuzione, adatta e aggiorna i requisiti minimi riguardo alle competenze e conoscenze contemplate, specifica le modalità di certificazione o attestazione e le condizioni del reciproco riconoscimento e abroga atti adottati ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 842/2006. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 24. Nell’esercizio delle competenze a essa conferite dal presente paragrafo, la Commissione tiene conto degli attuali sistemi di qualificazione o certificazione pertinenti.

13. La Commissione può decidere, mediante atti di esecuzione, il formato della comunicazione di cui al paragrafo 10 del presente articolo e abrogare atti adottati ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 842/2006. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 24.

14.

Qualora gli obblighi a norma del presente articolo, relativi alla fornitura di attività di certificazione e formazione, impongano oneri sproporzionati a uno Stato membro in ragione dell’esigua entità della sua popolazione e della conseguente mancanza di domanda per tali formazioni e certificazioni, si può adempiere a tali obblighi tramite il riconoscimento di certificati rilasciati in altri Stati membri.

Gli Stati membri che applicano il presente paragrafo ne informano la Commissione che a sua volta ne informa gli altri Stati membri.

15. Nessuna disposizione contenuta nel presente articolo impedisce agli Stati membri di istituire ulteriori programmi di certificazione e formazione relativi ad apparecchiature diverse da quelle indicate nel paragrafo 1.

Capo III. Immissione in commercio e controllo dell’uso

Art. 11 Restrizioni all’immissione in commercio

1. L’immissione in commercio di prodotti e apparecchiature elencati all’allegato III, a eccezione del materiale militare, è vietata a decorrere dalla data ivi indicata, con eventuali distinzioni, ove del caso, in funzione del tipo di gas fluorurato che contengono o del potenziale di riscaldamento globale di tale gas.

2. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica alle apparecchiature per le quali è stato stabilito, nelle specifiche per la progettazione ecocompatibile adottate ai sensi della direttiva 2009/125/CE che, grazie alla maggiore efficienza energetica ottenuta nel corso del loro funzionamento, le loro emissioni di CO2 equivalente nel corso del ciclo di vita sarebbero inferiori a quelle di apparecchiature equivalenti che soddisfano le specifiche per la progettazione ecocompatibile e che non contengono idrofluorocarburi.

3.

Su richiesta motivata di un’autorità competente di uno Stato membro e tenendo conto degli obiettivi del presente regolamento, in via eccezionale la Commissione può, mediante atti di esecuzione, autorizzare una deroga per massimo quattro anni al fine di consentire l’immissione in commercio di prodotti e apparecchiature elencati nell’allegato III che contengono gas fluorurati a effetto serra, o il cui funzionamento dipende da tali gas, qualora sia dimostrato che:

  1. a) per un particolare prodotto o parte di apparecchiatura o per una particolare categoria di prodotti o apparecchiature non sono disponibili alternative o non possono essere impiegate per ragioni tecniche o di sicurezza; o

  2. b) il ricorso ad alternative tecnicamente valide e sicure comporterebbe costi sproporzionati.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 24.

4. Ai fini dell’esercizio dell’installazione, assistenza, manutenzione o riparazione delle apparecchiature che contengono gas fluorurati a effetto serra o il cui funzionamento dipende da tali gas per cui è richiesto un certificato o un attestato a norma dell’articolo 10, i gas fluorurati a effetto serra sono esclusivamente venduti a e acquistati da imprese in possesso dei certificati o degli attestati pertinenti a norma dell’articolo 10 o da imprese che impiegano persone in possesso di un certificato o di un attestato di formazione ai sensi dell’articolo 10, paragrafi 2 e 5. Il presente paragrafo non impedisce alle imprese non certificate che non svolgono le attività di cui alla prima frase del presente paragrafo, di raccogliere, trasportare o consegnare gas fluorurati a effetto serra.

5. Le apparecchiature non ermeticamente sigillate, caricate con gas fluorurati a effetto serra, sono vendute agli utilizzatori finali unicamente qualora sia dimostrato che l’installazione è effettuata da un’impresa certificata a norma dell’articolo 10.

6.

La Commissione raccoglie, sulla base dei dati messi a disposizione dagli Stati membri, informazioni sui codici, gli standard o le norme degli Stati membri riguardo alle tecnologie sostitutive che utilizzano alternative ai gas fluorurati a effetto serra in apparecchiature di refrigerazione, di condizionamento d’aria e pompe di calore e in schiume.

La Commissione pubblica una relazione di sintesi sulle informazioni raccolte ai sensi del primo comma entro il 1o gennaio 2017.