Sez. 3, Sentenza n. 1469 del 24/04/1976 (Rv. 380198 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI FATTI - PREMESSA AUTONOMA E DISTINTA - IRRILEVANZA - COGNIZIONE COMPLETA DEI FATTI E DEL PROCESSO - NECESSITA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI FATTI - PREMESSA AUTONOMA E DISTINTA - IRRILEVANZA - COGNIZIONE COMPLETA DEI FATTI E DEL PROCESSO - NECESSITA.*
Perche possa ritenersi adempiuto il precetto di cui all'art 366, n 3, cod proc civ, occorre che il ricorso, anche se privo di una premessa a se stante contenente l'esposizione sommaria dei fatti della causa, offra, quanto meno nella parte destinata allo svolgimento dei motivi, una cognizione chiara e completa non solo dei fatti che hanno originato la controversia, ma anche delle vicende del processo e delle posizioni dei singoli soggetti che vi hanno partecipato, in modo tale da trarne la conoscenza dal solo ricorso, senza avvalersi di altri Atti. (Conf 3424/73, mass n 367402).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)