Sez. 2, Sentenza n. 2882 del 05/11/1973 (Rv. 366486 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTROVERSIE INDIVIDUALI - COMPETENZA - PER MATERIA E PER LE MISURE CAUTELARI - PER MATERIA DEL PRETORE - CONTROVERSIE RELATIVE AI LICENZIAMENTI INDIVIDUALI - QUESTIONI INCIDENTALI - INCLUSIONE - DOMANDA PER IL RIPRISTINO DEL RAPPORTO ED IL RISARCIMENTO DEI DANNI - SUSSISTENZA DELLA COMPETENZA PRETORILE - TERMINE DEL CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO - VALIDITA - ACCERTAMENTO CON EFFICACIA DI GIUDICATO - IRRILEVANZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTROVERSIE INDIVIDUALI - COMPETENZA - PER MATERIA E PER LE MISURE CAUTELARI - PER MATERIA DEL PRETORE - CONTROVERSIE RELATIVE AI LICENZIAMENTI INDIVIDUALI - QUESTIONI INCIDENTALI - INCLUSIONE - DOMANDA PER IL RIPRISTINO DEL RAPPORTO ED IL RISARCIMENTO DEI DANNI - SUSSISTENZA DELLA COMPETENZA PRETORILE - TERMINE DEL CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO - VALIDITA - ACCERTAMENTO CON EFFICACIA DI GIUDICATO - IRRILEVANZA.*
La domanda intesa ad ottenere il ripristino del rapporto di lavoro e il risarcimento dei danni in conseguenza di illegittimo licenziamento rientra nella Competenza per materia del pretore ai sensi dell'art 6 della legge 15 luglio 1966, n 604, la quale comprende tutte le questioni attinenti ai licenziamenti individuali senza limite di valore ed assorbe le questioni da risolvere incidenter tantum. Anche quando l'accertamento circa la validita del termine apposto al contratto a tempo indeterminato debba essere compiuto con efficacia di giudicato, per effetto di esplicita richiesta di una delle parti, la Competenza per materia del pretore sull'oggetto principale della controversia, non viene meno. (V 388/73, mass n 362342; 2777/72, mass nn 360465, 360466).*
Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)