Sez. 3, Ordinanza n. 10388 del 20/04/2026 (Rv. 678575-01)
DONAZIONE - INDIRETTA - IN GENERE | Donazione indiretta - Rapporti coniugali e unioni di fatto - Attribuzione di immobili o mobili registrati - Animus donandi - Prova e motivazione rigorosa - Necessità - Fattispecie.
DONAZIONE - INDIRETTA - IN GENERE
Nel contesto di relazioni coniugali o di convivenze affettive aventi i caratteri di una stabile unione di fatto, l'attribuzione di beni immobili, o mobili registrati, da parte di uno dei coniugi (o conviventi) in favore dell'altro, può essere qualificato come donazione indiretta soltanto ove risulti rigorosamente provato, e sia oggetto di altrettanto rigorosa motivazione, il requisito dell'animus donandi, non potendo tale intento presumersi in presenza di attribuzioni patrimoniali che, di regola, si inscrivono nell'adempimento dei doveri di contribuzione familiare o di obbligazioni naturali. (Nella specie, la S. C. ha cassato la sentenza di merito che aveva qualificato come donazione indiretta l'acquisto da parte di uno dei coniugi di un'autovettura intestata all'altro senza spiegare perché le reciproche attribuzioni patrimoniali intercorse tra i coniugi in costanza di matrimonio dovessero ritenersi espressive di causa donativa).
Cod. Civ. art. 769, Cod. Civ. art. 782, Cod. Civ. art. 809, Cod. Civ. art. 2041, Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)