Sez. 2, Sentenza n. 5895 del 12/12/1978 (Rv. 395723 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - INADEMPIMENTO DI OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - DANNO DIPENDENTE DA SVALUTAZIONE MONETARIA - PROVA PRESUNTIVA - AMMISSIBILITA - QUALITA PERSONALI O ABITUALE ATTIVITA DEL CREDITORE - INSUFFICIENZA.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - INADEMPIMENTO DI OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - DANNO DIPENDENTE DA SVALUTAZIONE MONETARIA - PROVA PRESUNTIVA - AMMISSIBILITA - QUALITA PERSONALI O ABITUALE ATTIVITA DEL CREDITORE - INSUFFICIENZA.*
Nell'inadempimento delle obbligazioni pecuniarie la prova del maggior danno dipendente dalla svalutazione monetaria puo essere fornita anche con presunzioni che abbiano i requisiti dell'art 2729 cod civ: non e, percio, sufficiente a tal fine la generica presunzione derivante dalle qualita personali del creditore o dalla sua abituale attivita. (Conf 871/66, mass n 321732).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)