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Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza del 17 dicembre 1981, causa 791/79

Decisione
decisa il 1981-12-17
ECLI
ECLI:EU:C:1981:307

Epigrafe

Nella causa 791/79, René Démont, dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente a Bruxelles, 113, rue des Palmiers, con gli avvocati Jacques Putzeys e Xavier Leurquin, del foro di Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Nickts, huissier de justice, 17, boulevard Royal, ricorrente, contro Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla sig.ra Denise Sorasio, membro del suo servizio giuridico, in qualità di agente, assistita dall' avv. Daniel Jacob, del foro di Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il suo consigliere giuridico, sig. Mario Cervino, edificio Jean Monnet, Kirchberg, convenuta, causa avente ad oggetto l'annullamento della decisione 10 novembre 1978, con la quale la Commissione ha trasferito il ricorrente da Santiago del Cile a Bruxelles, assegnandolo all'ufficio specializzato I.E.2. «preferenze tariffarie generalizzate» con effetto dal 1o gennaio 1979, nonché l'annullamento del rigetto espresso del reclamo amministrativo inoltrato dal ricorrente contro la suddetta decisione, LA CORTE (Prima Sezione), composta dai signori: G. Bosco, presidente di Sezione; A. O'Keeffe e T. Koopmans, giudici; avvocato generale: S. Rozès; cancelliere : J. A. Pompe, cancelliere aggiunto, ha pronunziato la seguente

SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e la fase scritta del procedimento

paragrafo 1
II sig. René Démont, dipendente della Commissione delle Comunità europee veniva assegnato, dal 1o agosto 1973, alla Direzione generale Relazioni esterne — Delegazione della Commissione per l'America latina — la cui sede era, all' epoca, a Santiago del Cile.
paragrafo 2
Ai dipendenti che prestano servizio in paesi terzi si applica un sistema di avvicendamento, istituito con decisioni della Commissione 23 luglio 1975 e 24 novembre 1976. Nell'ambito di tale sistema, il trasferimento del Démont era stato previsto per il 1979, come risulta dal verbale della riunione del 5 dicembre 1977 del comitato per l'avvicendamento, organo competente a stabilire l'elenco dei dipendenti da spostare.
paragrafo 3
Con decisione 26 maggio 1977, la Commissione stabiliva di trasferire la sede della sua Delegazione per l'America latina da Santiago a Caracas, lasciando a Santiago solo un ufficio staccato di tale Delegazione, di importanza ridotta. Dal 15 aprile 1978 la responsabilità di questo ufficio staccato veniva affidata al Démont, il solo dipendente di categoria A che rimaneva in servizio a Santiago dopo che la sede della Delegazione era stata trasferita.
paragrafo 4
II 19 giugno 1978, perveniva alla Commissione una relazione, inviata dal precedente superiore gerarchico del Démont, nella quale si criticavano diversi aspetti dell'attività professionale di quest'ultimo. In seguito a tale relazione, la Commissione apriva un'inchiesta che portava, il 25 settembre 1978, all'instaurazione di un procedimento disciplinare a carico dell'interessato. Tale procedimento si concludeva il 15 giugno 1979, quando il commissario Tugendhat infliggeva al Démont la sanzione della «censura». La decisione del sig. Tugendhat veniva impugnata dall'interessato ed è attualmente oggetto della causa 115/80 dinanzi a questa Corte.
paragrafo 5
Con telex 29 giugno 1978, il sig. Burghardt, assistente del Direttore generale della Direzione generale Relazioni esterne (DG I), comunicava al Démont «ufficiosamente ed a titolo personale», che la DG I avrebbe proposto al comitato per l'avvicendamento, che si sarebbe riunito all'inizio del mese di luglio, di aggiungere il suo nome all'elenco degli spostamenti stabiliti per il 1978.
paragrafo 6
Il 6 luglio 1978 il Démont protestava contro questa «decisione», a suo avviso non conforme «al regolamento che stabilisce le modalità dell'avvicendamento, secondo cui un dipendente inserito nell' elenco degli avvicendamenti viene trasferito a partire dal luglio dell'anno successivo».
paragrafo 7
Il 20 luglio 1978 il sig. Burghardt inviava al Démont un telex del seguente tenore:
paragrafo 8
«1. Il comitato per l'avvicendamento, nella riunione dell'I 1 luglio 1978, ha preso atto della decisione della Commissione 26.4.1978 relativa agli elenchi dei movimenti previsti per il 1978 e il 1979. In tale contesto, il Suo avvicendamento fa parte dei movimenti previsti per il 1979. Il comitato ha stabilito di non proporre alla Commissione di modificare questo calendario per ciò che La concerne. 2. Allo scopo di facilitare i movimenti di avvicendamento, anche sul piano personale e familiare, i cambiamenti di sede sono di regola previsti in modo da coincidere con le vacanze estive (fine dell'anno scolastico in corso). Dato lo sfalsamento esistente al riguardo in Cile, questo periodo si situerà per quanto La concerne nel dicembre 1978. Di conseguenza, Ella sarà richiamata in sede con effetto dal 1o gennaio 1979....»
paragrafo 9
Il 4 dicembre 1978 veniva notificata al Démont una decisione della Commissione del 10 novembre 1978, che disponeva il suo spostamento da Santiago a Bruxelles con effetto dal 1o gennaio 1979.
paragrafo 10
Essendo stato esplicitamente respinto dal commissario Tugendhat, il 24 luglio 1979, un reclamo amministrativo inoltrato contro la decisione di trasferimento, il Démont adiva, il 5 novembre 1979, la Corte di giustizia con un ricorso per annullamento.
paragrafo 11
Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte (Prima Sezione) ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria. Essa ha tuttavia chiesto alla Commissione di produrre, entro il 14 maggio 1981, una copia delle sue decisioni 24 novembre 1976 e 26 maggio 1977.

SENTENZA › In fatto › II — Conclusioni delle parti

paragrafo 1
Il Démont conclude che la Corte voglia:
paragrafo 2
annullare la decisione 10 novembre 1978 con cui la controparte ha deciso di trasferire il ricorrente da Santiago a Bruxelles; annullare il rigetto espresso in data 24 luglio 1979 del reclamo amministrativo del ricorrente; condannare la controparte a tutte le spese.
paragrafo 3
La Commissione delle Comunità europee conclude che la Corte voglia:
paragrafo 4
respingere il ricorso; condannare il ricorrente alle spese.

SENTENZA › In fatto › Ili — I mezzi e gli argomenti delle parti

paragrafo 1
A sostegno del ricorso, il Démont deduce quattro mezzi.

SENTENZA › In fatto › Ili — I mezzi e gli argomenti delle parti

paragrafo 1
A —
paragrafo 2
Il primo mezzo concerne l'asserita violazione dell'art. 7, n. 1, dello Statuto del personale delle Comunità europee e delle norme che l'autorità che ha il potere di nomina si è data per quanto riguarda il funzionamento del sistema di avvicendamento dei dipendenti in servizio presso le delegazioni e gli uffici nei paesi terzi.
paragrafo 3
Il ricorrente sostiene che le norme adottate dalla Commissione in materia di avvicendamento dei dipendenti che prestano servizio in paesi terzi costituiscono disposizioni generali di attuazione dello Statuto, in particolare dell'art. 7, n. 1, relativo al trasferimento di dipendenti nell'interesse del servizio, stabilite in applicazione dell'art. 110 dello Statuto stesso e sono, pertanto, norme imperative che la Commissione è tenuta a rispettare.
paragrafo 4
Egli osserva che, in base al punto 3.5 del sistema di avvicendamento, stabilito nella riunione della Commissione del 23 luglio 1975, le decisioni sui movimenti di personale devono essere adottate ogni anno entro il 31 gennaio, mentre gli spostamenti che ne conseguono devono essere effettuati nel corso del terzo trimestre.
paragrafo 5
Egli constata che, nel caso specifico, la decisione di trasferimento non è stata presa prima del 31 gennaio 1978 e ne deduce che essa, essendo stata adottata prima del 31 gennaio 1979, avrebbe potuto essere applicata solo nel corso del terzo trimestre del 1979.
paragrafo 6
La convenuta replica che gli orientamenti da essa definiti in materia di avvicendamento non hanno il carattere di norme giuridiche vincolanti e non sono disposizioni generali di attuazione dello Statuto né nella forma, in quanto sono state adottate al di fuori del procedimento di cui all'art. 110 dello Statuto, né nella sostanza, poiché sono state stabilite dalla Commissione nell'ambito del potere di organizzazione interna dei suoi uffici.
paragrafo 7
Leggendo queste norme si può, secondo la Commissione, constatare che esse costituiscono solo uno schema generale, elastico e suscettibile di modifiche a seconda delle circostanze.
paragrafo 8
Ora, se le linee della politica di avvicendamento sono determinate con elasticità, lo stesso vale, a fortiori, per le disposizioni relative ai termini entro i quali le decisioni riguardanti gli spostamenti di dipendenti vengano adottate e attuate.
paragrafo 9
Tale interpretazione è, del resto, confermata dal verbale della riunione della Commissione del 23 luglio 1975, dove si dichiara che i «movimenti dovrebbero essere effettuati nel corso del terzo trimestre».
paragrafo 10
Ne deriva che la decisione di trasferimento adottata il 10 novembre 1978 poteva aver effetto dal 1o gennaio 1979.
paragrafo 11
La Commissione ammette che gli elenchi dei dipendenti interessati dall'avvicendamento devono essere redatti abbastanza per tempo, al fine di permettere ai dipendenti interessati di adottare tutte le misure necessarie in vista della loro nuova assegnazione. Comunque, questo principio è stato, a suo avviso, pienamente rispettato nella fattispecie.

SENTENZA › In fatto › Ili — I mezzi e gli argomenti delle parti

paragrafo 1
B —
paragrafo 2
Con il secondo mezzo si sostiene che la decisione controversa non è motivata o, quanto meno, lo è in modo insufficiente.
paragrafo 3
Il ricorrente sostiene che la decisione di trasferimento, essendo stata adottata suo malgrado, costituisce per ciò stesso un atto lesivo nei suoi confronti, che deve pertanto essere motivato ai sensi dell'art. 25, n. 2, dello Statuto.
paragrafo 4
Egli constata che in questa decisione non figura alcuna motivazione, tranne il richiamo all'interesse del servizio, non altrimenti precisato, e non vi è alcun riferimento ad uno o più atti preliminari, come il parere eventuale del comitato per l'avvicendamento.
paragrafo 5
Ora, il riferimento all'interesse del servizio non č una motivazione, ma piuttosto il preteso fondamento giuridico della decisione. Per quanto riguarda gli atti preliminari, anche se è vero che, secondo la giurisprudenza della Corte, una decisione può essere motivata con un rinvio a tali atti, è quanto meno necessario che vi si faccia riferimento nella decisione stessa. Se così non fosse, il dipendente interessato non potrebbe mai sapere quale di questi atti ha motivato la decisione dell'autorità che ha il potere di nomina e non potrebbe quindi mai verificare la veridicità e la legittimità dei motivi invocati, mentre l'obbligo di motivazione mira per l'appunto a dargli questa possibilità. Bisogna quindi concludere che la decisione impugnata non è conforme ai requisiti stabiliti dallo Statuto in materia di motivazione.
paragrafo 6
In subordine, il ricorrente sostiene che, comunque, gli atti preliminari di cui bisognava necessariamente tener conto sono, nella fattispecie, contraddittori e, di conseguenza, non forniscono la motivazione della decisione. Inoltre, a suo avviso, da questi atti risulta chiaramente che i motivi reali della decisione di trasferimento sono illegittimi e viziati da eccesso di potere.
paragrafo 7
La convenuta sostiene che la decisione di trasferimento non poteva comportare una motivazione specifica in quanto era, in realtà, basata sui motivi di portata generale che hanno giustificato l'elaborazione di una politica di avvicendamento, e in particolare sulla necessità di evitare fenomeni di sclerosi e di garantire ai dipendenti in servizio in paesi terzi la possibilità di «riciclarsi», nonché di effettuare una carriera analoga a quella dei dipendenti della sede.
paragrafo 8
In subordine, essa assume che non risulta affatto dalla giurisprudenza della Corte che la motivazione di un atto deve essere contenuta nell'atto stesso. Risulta in effetti da diverse pronunzie della Corte che, per stabilire se si sia ottemperato o meno all'obbligo di motivazione, bisogna considerare non solo il provvedimento in sé stesso, ma anche le circostanze in cui esso è stato adottato e portato a conoscenza degli interessati, nonché le note di servizio ed altre comunicazioni che ne costituiscono il fondamento.
paragrafo 9
Nel caso specifico risulta chiaramente che l'obbligo di motivazione è stato adempiuto, poiché il provvedimento adottato era basato sui principi stabiliti dalla Commissione in materia di avvicendamento ed applicati dal comitato per l'avvicendamento e poiché il ricorrente conosceva il contenuto di questi principi ed era stato più volte avvertito della loro applicazione al suo caso.

SENTENZA › In fatto › Ili — I mezzi e gli argomenti delle parti

paragrafo 1
C —
paragrafo 2
Il terzo mezzo riguarda l'asserita violazione dell'art. 24 dello Statuto e dei principi generali di sana amministrazione e del legittimo affidamento dei dipendenti di organizzazioni internazionali sulle istituzioni cui appartengono.
paragrafo 3
Il ricorrente sostiene che la Commissione ha gravemente misconosciuto sia il suo dovere di assistenza, derivante dall'art. 24 dello Statuto, sia il principio di sana amministrazione in quanto non solo non ha adottato tutte le misure necessarie per verificare la fondatezza degli addebiti rivolti al ricorrente e per limitare gli effetti pregiudizievoli di tali addebiti, ma ha addirittura adottato provvedimenti in senso contrario, dando ad intendere, ancor prima dell'inchiesta, con gli atti preliminari al trasferimento, che tali addebiti erano fondati.
paragrafo 4
Egli aggiunge che la Commissione ha violato anche il principio di sana amministrazione, poiché ha dato una divulgazione non strettamente necessaria ad una nota del sig. Burghardt, in data 23 giugno 1978, con la quale si proponeva di richiamare immediatamente a Bruxelles il Demont, in seguito agli addebiti formulati dal suo precedente superiore gerarchico, sig. L.
paragrafo 5
Secondo il ricorrente, la Commissione è, inoltre, venuta meno al suo dovere di assistenza:
paragrafo 6
astenendosi dall'indagare sui rapporti esistenti tra il ricorrente ed il suo precedente superiore gerarchico, nonché sui motivi che hanno potuto spingere quest'ultimo ad adoperarsi per allontanare il suo ex-subalterno dalla sede di Santiago; non tenendo conto del fatto che il figlio del ricorrente frequentava nel Cile una scuola locale e non poteva essere bruscamente spostato senza un congruo preavviso.
paragrafo 7
Il ricorrente sostiene che l'incarico di capo dell'ufficio staccato che egli svolgeva dal 15 aprile 1978 aveva accentuato il legittimo affidamento che egli riponeva nella Commissione, la quale, del resto, aveva più volte riconosciuto i suoi meriti. Tale situazione doveva indurre la Commissione a prendere le dovute precauzioni nel verificare i fatti e ad evitare qualsiasi provvedimento che potesse aver l'apparenza di una sanzione.
paragrafo 8
La convenuta sostiene, innanzitutto, che tale mezzo va respinto per quanto concerne la violazione del principio del «legittimo affidamento». Essa rileva che tale principio è stato ammesso dalla Corte solo in occasione di ricorsi basati sull'art. 215 del Trattato CEE e che, se si volesse estenderlo al contenzioso del pubblico impiego europeo, occorrerebbe stabilire quale può essere la sua portata in tale contesto.
paragrafo 9
Essa nega poi che il suo comportamento abbia potuto costituire violazione del dovere di assistenza dell'istituzione nei confronti dei suoi dipendenti, nonché del principio di sana amministrazione.
paragrafo 10
Essa ricorda che la decisione impugnata, adottata il 10 novembre 1978, costituiva solo l'ultimo atto del procedimento di avvicendamento iniziato nel dicembre 1977, e sottolinea che tale decisione non è legata né alla relazione redatta il 19 giugno 1978 dal sig. L, né al procedimento disciplinare instaurato il 25 settembre 1978, di modo che nemmeno un'eventuale violazione del dovere di assistenza, in relazione agli addebiti rivolti al Demont, può avere alcuna influenza sulla validità della decisione stessa. La Commissione precisa, tuttavia, in via del tutto subordinata, che, dopo aver ricevuto la relazione del L., essa inviò immediatamente una commissione d'inchiesta a Santiago del Cile, e che il rapporto di questa commissione diede luogo all'apertura di un procedimento disciplinare nel corso del quale il ricorrente venne sentito, ebbe l'opportunità di far escutere dei testimoni e poté far risultare l'infondatezza di parte degli addebiti formulati nei suoi confronti.
paragrafo 11
La Commissione ritiene, quindi, di aver adeguatamente ottemperato al suo obbligo di assistenza, conducendo un'inchiesta in contraddittorio, volta a far piena luce sui fatti addebitati al ricorrente.
paragrafo 12
Per quanto riguarda la nota 23 giugno 1978 del sig. Burghardt, la Commissione è del parere che non le si possa rimproverare di aver dato a questa nota una diffusione troppo larga, essendo stato tale documento comunicato solo ad un ristretto numero di alti funzionari, nonché ai capi di gabinetto dei due Commissari competenti.
paragrafo 13
Quanto alla censura secondo cui essa non ha adottato le misure necessarie per chiarire il contesto della denuncia del L., la Commissione replica che, anche se l'amministrazione ha l'obbligo di proteggere ogni dipendente contro le gravi accuse di cui egli sia oggetto, il dipendente deve, dal canto suo, fornire all'amministrazione tutti gli elementi che possono servire alla verifica dei fatti. Nella fattispecie, il Demont, pur alludendo ad un «violento scambio di corrispondenza» che egli avrebbe avuto col L. nel maggio e nel giugno 1978, non ha tuttavia mai prodotto queste lettere, che la Commissione non ha quindi potuto prendere in considerazione.
paragrafo 14
Per quanto riguarda infine l'assunto del Demont che la decisione di trasferimento ha leso gli interessi scolastici del figlio, la Commissione ribadisce ancora una volta che la decisione di principio riguardante l'avvicendamento del Demont era stata presa già il 5 dicembre 1977 e confermata nel giugno e nel luglio 1978, il che permetteva all'interessato di adottare tutte le misure necessarie per la salvaguardia della situazione scolastica del figlio. Inoltre, nel telex del 20 luglio 1980, il sig. Burghardt comunicò espressamente al Demont che la decisione di trasferimento avrebbe avuto effetto dal 1o gennaio 1979, il che consentiva, tenuto conto che nel Cile l'anno scolastico si concludeva nel mese di dicembre, di superare le difficoltà dovute al cambiamento di scuola.

SENTENZA › In fatto › Ili — I mezzi e gli argomenti delle parti

paragrafo 1
D —
paragrafo 2
Il quarto mezzo concerne lo sviamento di potere.
paragrafo 3
Il ricorrente sostiene che la decisione di trasferimento è stata adottata solo in conseguenza dei fatti denunciati dal L., senza attendere la conclusione del procedimento disciplinare che si svolgeva contemporaneamente, e al fine di sanzionare, in maniera dissimulata, il comportamento del ricorrente a proposito del quale non esistevano altre prove. A sostegno di questo mezzo egli osserva quanto segue:
paragrafo 4
affidando al ricorrente, con decisione 12 aprile 1978, la responsabilità dell'ufficio staccato di Santiago, la Commissione aveva fatto capire che non intendeva più dare corso all'avvicendamento del ricorrente; il 19 giugno 1978 il sig. L., precedente superiore gerarchico del ricorrente, formulava nei confronti di quest'ultimo degli addebiti inerenti alla sua attività professionale; il 23 giugno, cioè quattro giorni dopo questa denuncia, il sig. Burghardt informava Sir Roy Denman, Direttore generale della DG I, che, a suo parere, la relazione del L. rendeva necessario il richiamo immediato a Bruxelles del ricorrente; poco tempo dopo, come risulta da due telex, in data 29 giugno 1978 e 20 luglio 1978, del sig. Burghardt, l'inserimento del ricorrente nella lista degli spostamenti previsti per il 1978, con effetto dal 1o settembre 1978, era stato proposto dal comitato per l'avvicendamento, il quale tuttavia confermava l'avvicendamento previsto per il 1979; infine, una decisione di trasferimento veniva adottata il 10 novembre 1978, con effetto dal 1o gennaio 1979.
paragrafo 5
Il Demont sostiene che in questi atti si possono rinvenire taluni indizi obiettivi e pertinenti che attestano la volontà della Commissione di condannare e sanzionare il comportamento del ricorrente, ritenuto a priori colpevole. Egli sottolinea, tra l'altro, che il termine «richiamo», usato parecchie volte dall'amministrazione, è al riguardo eloquente.
paragrafo 6
Egli assume che, nel caso specifico, la sola decisione compatibile con lo Statuto e l'interesse del servizio, nonché col rispetto dei diritti di difesa del dipendente, sarebbe stata la sospensione temporanea dal servizio per tutta la durata dell'inchiesta e del procedimento disciplinare, fino alla decisione finale.
paragrafo 7
La convenuta precisa, dal canto suo, che proprio il fatto che il trasferimento è stato disposto «senza attendere la conclusione del procedimento disciplinare che si svolgeva contemporaneamente» dimostra, contrariamente all'opinione del ricorrente che per l'amministrazione non vi era alcun nesso tra il procedimento in corso ed il trasferimento stabilito nell'ambito dell'avvicendamento.
paragrafo 8
Essa sostiene che la decisione impugnata era già stata prevista per il 1979, fin dal 5 dicembre 1977, nell'ambito del sistema di avvicendamento periodico dei dipendenti in servizio in paesi terzi. Essendo stato stabilito, in via di principio, in un momento in cui i fatti addebitati al Démont non erano conosciuti, il trasferimento controverso non può assolutamente essere considerato come una «sanzione disciplinare dissimulata», al contrario, esso è stato disposto nell'interesse del servizio ed ha inoltre giovato agli interessi professionali del ricorrente.
paragrafo 9
Non esistono, del resto, indizi obiettivi, pertinenti e concordanti, che attestino che la decisione sia stata presa per fini diversi da quelli indicati.
paragrafo 10
I fatti che, secondo il Démont, costituiscono elementi rivelatori dell'esistenza di una sanzione disciplinare dessimulata, sono erroneamente interpretati, inesatti o privi di qualunque legame con la decisione impugnata.
paragrafo 11
Ad esempio, la decisione con la quale venne affidata al Démont la responsabilità dell'ufficio staccato di Santiago aveva unicamente carattere provvisorio. Questo carattere è confermato sia dalla lettera della decisione sia dal fatto che era già stato stabilito in precedenza che questo incarico avrebbe dovuto essere svolto da un dipendente della carriera A 5/A 4, mentre il Démont era inquadrato nel grado A 6.
paragrafo 12
In secondo luogo, il comitato per l'awi-cendamento, nella riunione dell'I 1 luglio 1978, non ha proposto di «richiamare» il Démont a Bruxelles, ma si è limitato a stabilire «che una richiesta di candidatura sarà effettuata per la sostituzione del Démont».
paragrafo 13
Infine, dato che la decisione di avvicendamento non era affatto una sanzione, l'amministrazione non aveva alcuna ragione di rinviarla in attesa della conclusione del procedimento disciplinare instaurato a carico del Démont. L'argomento secondo il quale il solo provvedimento che l'amministrazione poteva adottare nei confronti del ricorrente era la sospensione dal servizio, non è quindi fondato.

SENTENZA › In fatto › IV — Fase orale

paragrafo 1
Il sig. Démont, rappresentato dall'avv. Xavier Leurquin, del foro di Bruxelles, e la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla sig.ra Denise Sarasio, membro del suo servizio giuridico, in qualità di agente, assistita dall'avv. Daniel Jacob, del foro di Bruxelles, hanno svolto osservazioni orali all'udienza del 21 maggio 1981.
paragrafo 2
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 15 ottobre 1981.

SENTENZA › In diritto

punto 1
Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 5 novembre 1979, il sig. René Démont, dipendente della Commissione delle Comunità europee, ha presentato un ricorso mirante all'annullamento sia della decisione 10 novembre 1978 con cui la Commissione ha disposto il cambiamento dell'assegnazione e della sede di servizio dell'interessato, sia il rigetto, da parte della Commissione, del reclamo inoltrato contro questa decisione.
punto 2
Dal fascicolo risulta che il ricorrente, assegnato dal 1o agosto 1973 alla Direzione generale Relazioni esterne — Delegazione della Commissione per l'America latina — Ufficio di Santiago del Cile — è stato spostato a Bruxelles, con decisione 10 novembre 1978, presso l'ufficio specializzato I.E. 2 «preferenze tariffarie generalizzate» della stessa Direzione generale.
punto 3
La decisione relativa allo spostamento del ricorrente alla sede di Bruxelles è stata presa nell'ambito della normativa comunitaria concernente il sistema di avvicendamento dei dipendenti che prestano servizio in paesi terzi. In forza di tale normativa, che risulta in particolare dalle decisioni 23 luglio 1975 e 24 novembre 1976 della Commissione, la durata normale dell'assegnazione dei suddetti dipendenti è stabilita, in via di principio, in tre anni. Essa può essere prolungata di anno in anno nell'interesse del servizio per una durata massima di sei anni. L'elenco dei dipendenti interessati dall'avvicendamento previsto è stabilito da un comitato «ad hoc», e l'elenco definitivo degli spostamenti è approvato in seguito dalla Commissione.
punto 4
Nell'ambito di questo sistema, il comitato per l'avvicendamento, nella riunione del 5 dicembre 1977, includeva il nome del ricorrente nell'«elenco indicativo» dei dipendenti che avrebbero potuto essere interessati dal secondo movimento di avvicendamento 1978-1979 e stabiliva che lo spostamento del ricorrente «potrà avvenire solo nel 1979». Dopo aver affidato formalmente al ricorrente, il 12 aprile 1978, la responsabilità dell'ufficio staccato di Santiago con decorrenza 15 aprile 1978, la Commissione approvava, il 26 aprile 1978, l'«elenco definitivo» dei movimenti del personale per il 1979. Il nome del ricorrente figurava in questo elenco.
punto 5
Con telex 20 luglio 1978, il direttore generale della Direzione generale Relazioni esterne portava questa decisione a conoscenza dell'interessato, precisandogli che, tenuto conto, in ¡specie, delle particolarità dell'anno scolastico in Cile, il cambiamento di assegnazione, nel suo caso, sarebbe decorso dal 1o gennaio 1979.
punto 6
II ricorrente ha contestato la legittimità di tale decisione, deducendo principalmente tre mezzi.
punto 7
a) Egli sostiene, innanzitutto, che la suddetta decisione viola, per quanto riguarda la data in cui ha avuto effetto, le disposizioni generali che disciplinano il sistema di avvicendamento di cui si tratta. Tali disposizioni sarebbero state adottate in forza degli am. 7, n. 1, e 110 dello Statuto del personale (per il seguito: lo Statuto) e che sarebbero quindi vincolanti per la commissione. Egli osserva, al riguardo, che, in base al punto 3.5 del sistema suddetto, stabilito dalla Commissione nella riunione del 23 luglio 1975, le decisioni riguardanti i movimenti del personale vengono prese ogni anno entro il 31 gennaio e diventano efficaci, relativamente agli spostamenti che ne derivano, nel corso del terzo trimestre, mentre nella fattispecie la Commissione, pur adottando la decisione di spostamento controversa entro il 31 gennaio 1979, l'ha attuata fin dal 1o gennaio 1979.
punto 8
Tale mezzo non può essere accolto. Esso si basa su di un'analisi erronea della natura e del carattere vincolante delle disposizioni generali relative al sistema di avvicendamento di cui si tratta. Queste dispositioni, peraltro adottate al di fuori del procedimento di cui all'art. 110 dello Statuto, rientrano nel potere generale di ciascuna istituzione di organizzare i propri uffici nell' interesse del corretto funzionamento di questi ultimi. Come la Corte ha dichiarato nella sentenza 24 febbraio 1981 (causa 161/80, Carbognani, Race, pag. 543), le istituzioni hanno piena facoltà di organizzare i loro uffici in funzione dei compiti che vengono loro affidati e di procedere, tenuto conto di questi, all'assegnazione del personale di cui dispongono. Inserite in tale contesto, le disposizioni generali adottate dalla Commissione nelle decisioni 23 luglio 1975 e 24 novembre 1976, relative al sistema di avvicendamento dei dipendenti che prestano servizio in paesi terzi, non hanno creato un quadro normativo rigido, ma hanno istituito un sistema le cui modalità di applicazione possono, nell'interesse del buon funzionamento del servizio e nell'interesse del dipendente, essere eventualmente adattate alle esigenze di determinate situazioni individuali.
punto 9
Ciò può verificarsi, in particolare, allorché, come nella fattispecie, esigenze di carattere familiare, dovute alle particolarità dei periodi scolastici nel paese di assegnazione, sconsiglino di dare effetto ad una decisione di spostamento a Bruxelles alla data normalmente contemplata dalla normativa generale e facciano sembrare più opportuna, nell'interesse del dipendente interessato, una data di efficacia diversa, eventualmente anticipata.
punto 10
Dal verbale della riunione della Commissione del 23 luglio 1975, menzionato dal ricorrente, risulta che, disponendo che i movimenti di personale «dovrebbero» essere effettuati nel corso del terzo trimestre, le disposizioni generali di cui trattasi non intendono per l'appunto escludere la possibilità che le decisioni relative a questi movimenti abbiano effetto, in particolari casi individuali, da una data diversa da quella di regola stabilita.
punto 11
b) Il ricorrente sostiene, inoltre, che la decisione controversa, in quanto riguarda lo spostamento alla sede di Bruxelles, è illegittima perché non è motivata o, quanto meno, lo è in modo insufficiente.
punto 12
Come la Corte ha dichiarato, in particolare nelle sentenze 14 luglio 1977 (causa 61/76, Geist, Race. pag. 1420) e 12 ottobre 1978 (causa 86/77, Ditterich, Race. pag. 1855), l'obbligo di motivazione, di cui all'art. 25, n. 2, dello Statuto è adempiuto allorquando le circostanze in cui l'atto contestato è stato adottato e notificato agli interessati, nonché le note di servizio e le altre comunicazioni che ad esso si accompagnano, consentono di conoscere gli elementi essenziali cui l'amministrazione si è ispirata nel decidere.
punto 13
Dalle considerazioni che precedono deriva che, nella fattispecie, la decisione relativa al movimento di avvicendamento riguardante il ricorrente ha la sua base legale nella normativa generale che disciplina tale sistema, ed in particolare nelle decisioni 23 luglio 1975 e 24 novembre 1976. Tale decisione trova perciò gli elementi essenziali della sua motivazione già in questa normativa, alla quale essa rinvia, e che, limitando in via di principio a tre anni la durata del servizio di ogni dipendente in paesi terzi, contempla un avvicendamento e una riassegnazione a Bruxelles di regola ogni tre anni.
punto 14
Inoltre, dagli elementi del fascicolo, che il ricorrente stesso ha citato, risulta che quest'ultimo non poteva ignorare che l'adozione della decisione controversa era già stata prevista dal comitato per l'avvicendamento il 5 dicembre 1977, nell'ambito del movimento periodico di personale in servizio in paesi terzi.
punto 15
In base a questi elementi, il secondo mezzo non risulta quindi fondato.
punto 16
e) Il ricorrente sostiene, infine, che la decisione impugnata costituisce una sanzione dissimulata che gli è stata inflitta in base a fatti denunciati unilateralmente dal suo precedente superiore gerarchico a Santiago. Egli ne deduce che la Commissione, nel prendere tale decisione, non solo ha violato l'art. 24 dello Statuto, venendo meno al dovere di assistenza nei confronti dei suoi dipendenti, ma ha anche commesso uno sviamento di potere nei suoi confronti.
punto 17
Come precedentemente rilevato, il sistema di avvicendamento di cui trattasi nella fattispecie si fonda sul principio in base al quale la durata normale dell' assegnazione in paesi terzi è di tre anni e, alla scadenza di tale periodo, l'assegnazione «può» eventualmente essere rinnovata di anno in anno, peiuna durata complessiva di sei anni.
punto 18
È assodato che, nella fattispecie, il ricorrente è stato assegnato il 1o agosto 1973 e che solo il 5 dicembre 1977 il comitato per l'avvicendamento ha stabilito di includere il suo nome nell'elenco dei dipendenti in predicato per l'avvicendamento nel periodo 1978-1979. È del pari assodato che detta assegnazione ha avuto termine il 1o gennaio 1979. Ne consegue che al momento del suo spostamento a Bruxelles, il ricorrente aveva da tempo completato il periodo di tre anni, che è la normale durata del servizio in paesi terzi ed aveva quasi esaurito il periodo massimo di tale servizio. In conformità alle disposizioni generali che disciplinano il sistema di avvicendamento di cui si tratta, il suo spostamento a Bruxelles rientrava quindi tra i provvedimenti che la Commissione aveva il diritto di adottate nei confronti del personale in servizio in paesi terzi.
punto 19
Inoltre, gli elementi di fatto addotti dal ricorrente non provano che la decisione controversa sia stata influenzata da un procedimento disciplinare in- staurato nei suoi confronti. È infatti assodato che la cessazione dell'assegnazione del ricorrente a Santiago ed il suo spostamento a Bruxelles erano già stati previsti il 5 dicembre 1977 — data in cui il comitato per l'avvicendamento aveva incluso il suo nome nell'elenco indicativo dei dipendenti in predicato per uno spostamento nel periodo 1978-1979 — cioè ad una data di molto anteriore a quella — il 19 giugno 1978 — in cui il superiore gerarchico del ricorrente a Santiago ha inviato all'assistente del direttore generale della Direzione generale Relazioni esterne la nota che ha determinato l'invio a Santiago di una commissione di inchiesta e, quindi, l'apertura di un procedimento disciplinare.
punto 20
Inoltre, dal fatto che lo spostamento del ricorrente a Bruxelles sia stato preso in considerazione e proposto da un organismo ad hoc il «comitato per l'avvi-cendamento», incaricato di redigere periodicamente l'elenco dei movimenti del personale in servizio in paesi terzi, e non dall'autorità che ha il potere di nomina, che ha aperto il procedimento disciplinare, risulta del pari che lo spostamento controverso non è collegato all'instaurazione di tale procedimento.
punto 21
Nemmeno il terzo mezzo può quindi essere accolto.
punto 22
Per tutti questi motivi il ricorso va pertanto respinto.

SENTENZA › In diritto › Sulle spese

punto 23
A norma dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese.
punto 24
Il ricorrente e rimasto soccombente.
punto 25
Tuttavia, a norma dell'art. 70 del regolamento di procedura, nelle causa promosse da dipendenti delle Comunità, le spese sostenute dalle istituzioni restano a carico di queste.

Dispositivo

Per questi motivi, LA CORTE (Prima Sezione) dichiara e statuisce: 1o Il ricorso è respinto. 2o Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.

Firme

Bosco O'Keeffe Koopmans Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 17 dicembre 1981. Il cancelliere A. Van Houtte Il presidente della Prima Sezione G. Bosco

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