Sez. U, Sentenza n. 9919 del 09/10/1990 (Rv. 469430 - 01)
INDUSTRIA - INDUSTRIALIZZAZIONE DEL MEZZOGIORNO - ENTI CON FINALITÀ DI NATURA SOCIALE ED EDUCATIVA - FINANZIAMENTO ORIGINARIO DELLA CASSA PER IL MEZZOGIORNO E POI DELLE REGIONI - OBBLIGAZIONE RETRIBUTIVA DEI PREDETTI ENTI IN FAVORE DEI PROPRI DIPENDENTI - ESTENSIONE ALL'ENTE FINANZIATORE - INAMMISSIBILITÀ - CHIAMATA IN GARANZIA DI DETTO ENTE - ESCLUSIONE.*
INDUSTRIA - INDUSTRIALIZZAZIONE DEL MEZZOGIORNO - ENTI CON FINALITÀ DI NATURA SOCIALE ED EDUCATIVA - FINANZIAMENTO ORIGINARIO DELLA CASSA PER IL MEZZOGIORNO E POI DELLE REGIONI - OBBLIGAZIONE RETRIBUTIVA DEI PREDETTI ENTI IN FAVORE DEI PROPRI DIPENDENTI - ESTENSIONE ALL'ENTE FINANZIATORE - INAMMISSIBILITÀ - CHIAMATA IN GARANZIA DI DETTO ENTE - ESCLUSIONE.*
Gli enti con finalità di natura sociale ed educativa (nella specie, C.e.S.m.), finanziati originariamente dalla cassa per il Mezzogiorno e poi dalle regioni (subentrate in forza dell'art. 4 della legge 9 ottobre 1971 n. 853), sono i soli tenuti allo adempimento dell'obbligazione retributiva verso i propri dipendenti, senza che tale diretta responsabilità possa estendersi all'ente finanziatore, il quale, in conseguenza, non può essere chiamato in garanzia (impropria), per l'assoluta eterogeneità dell'indicata obbligazione (avente natura contrattuale) rispetto a quella di finanziamento (nascente ex lege) e per l'assenza di qualsiasi collegamento, sia pure indiretto, fra dette obbligazioni, nonché per la non configurabilità al riguardo (mancando l'unicità del vincolo) di una responsabilità solidale dei soggetti delle medesime. (Conf 6298/90, mass n 467918; (Conf 6782/87, mass n 449414).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1294, Cod. Proc. Civ. art. 106, Legge 26/06/1965 num. 717 art. 20, Legge 06/10/1971 num. 853 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)