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Sez. L, Sentenza n. 744 del 09/01/2024 (Rv. 669767-01)

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Emergenza epidemiologica da Covid-19 - Sospensione dei termini ex art. 83, comma 2, d.l. n. 18 del 2020, convertito in l. n. 34 del 2020 - Estensione alle azioni per conseguire le prestazioni di cui all'art. 42 d.l. n. 269 del 2003 in materia di invalidità civile - Esclusione - Applicabilità della speciale disciplina di cui all'art. 34 del medesimo d.l. n. 18 - Sussistenza. PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE - In genere.
Stato
decisa il 2024-01-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/669767-01

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE

Nelle controversie concernenti l'invalidità civile, la cecità civile, il sordomutismo, l'handicap e la disabilità ai fini del collocamento obbligatorio al lavoro, il decorso del termine semestrale previsto, a pena di decadenza, per la proposizione della domanda dall'art. 42, comma 3, secondo periodo, del d.l. n. 269 del 2003, conv. con modif. nella l. n. 326 del 2003, è sospeso di diritto dal 23 febbraio 2020 al primo giugno 2020, trovando in proposito applicazione la speciale disciplina dettata dall'art. 34 del d.l. n. 18 del 2020, conv. con modif. nella l. n. 27 del 2020, e non già quella dettata dall'art. 83, comma 2, del medesimo d.l.

Decreto Legge 30/09/2003 num. 269 art. 42 com. 3 CORTE COST., Legge 24/11/2003 num. 326 art. 1 CORTE COST., Decreto Legge 17/03/2020 num. 18 art. 34, Decreto Legge 17/03/2020 num. 18 art. 83 com. 2 CORTE COST., Legge 24/04/2020 num. 27 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)