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Sez. 3, Sentenza n. 1187 del 02/04/1975 (Rv. 374623 - 01)

CONTRATTI AGRARI - PROCEDIMENTO - CONCILIAZIONE - TENTATIVO - ORDINANZA DISPOSITIVA - COMUNICAZIONE AL CONTUMACE - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1975-04-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/374623-01

CONTRATTI AGRARI - PROCEDIMENTO - CONCILIAZIONE - TENTATIVO - ORDINANZA DISPOSITIVA - COMUNICAZIONE AL CONTUMACE - NECESSITA - ESCLUSIONE.*

L'ordinanza che dispone il tentativo di conciliazione non deve essere comunicata alla parte contumace, sia perche tale ordinanza non rientra fra i provvedimenti, indicati tassativamente nell'art 292 cod proc civ, dei quali e imposta la comunicazione al contumace, sia perche questa comunicazione non e prevista ne dagli artt 185 e 350 cod proc civ, che regolano il tentativo di conciliazione nel giudizio di primo e di secondo grado, ne, per quanto attiene alle controversie agrarie dall'art 7 della legge 2 marzo 1963 n 320.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 185, Cod. Proc. Civ. art. 292 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 350 CORTE COST., Legge 02/03/1963 num. 320 art. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)