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Sez. 1, Sentenza n. 2514 del 02/03/1992 (Rv. 476012 - 01)

Tributi erariali diretti (Tributi posteriori alla riforma del 1972) - Accertamento delle imposte sui redditi - Sanzioni - Omissione, incompletezza e infedeltà della dichiarazione | Socio di società di persone - Reddito complessivo netto inferiore a quello accertato nei confronti della società - Dichiarazione - Sanzione pecuniaria per infedele dichiarazione - Assoggettabilità.
Stato
decisa il 1992-03-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/476012-01

Tributi erariali diretti (Tributi posteriori alla riforma del 1972) - Accertamento delle imposte sui redditi - Sanzioni - Omissione, incompletezza e infedeltà della dichiarazione

Il reddito di partecipazione agli utili di un socio di società di persone costituisce reddito proprio dello stesso contribuente e non della società, con la conseguenza che detto socio è soggetto a sanzione pecuniaria per infedele dichiarazione quante volte abbia dichiarato un reddito complessivo netto inferiore a quello accertato nei confronti della società.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 597 art. 5 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 46 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)