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Sez. 1, Ordinanza n. 955 del 25/08/1972 Cc. (dep. 20/09/1972) Rv. 121890 - 01

LIBERTA PERSONALE DELL'IMPUTATO - IMPUGNAZIONI - PROVVEDIMENTI SULLA CUSTODIA PREVENTIVA - SCARCERAZIONE - IN GENERE - ISTANZA DI SCARCERAZIONE - RIGETTO - MANCATA IMPUGNAZIONE - NUOVA ISTANZA FONDATA SUGLI STESSI FATTI - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1972-08-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/121890-01

LIBERTA PERSONALE DELL'IMPUTATO - IMPUGNAZIONI - PROVVEDIMENTI SULLA CUSTODIA PREVENTIVA - SCARCERAZIONE - IN GENERE - ISTANZA DI SCARCERAZIONE - RIGETTO - MANCATA IMPUGNAZIONE - NUOVA ISTANZA FONDATA SUGLI STESSI FATTI - AMMISSIBILITA.*

La mancata impugnazione di un provvedimento in materia di scarcerazione per decorrenza dei termini, o, piu generalmente, in materia di custodia preventiva, non puo mai determinare alcuna preclusione poiche la legittimita della custodia preventiva e comunque soggetta ad un controllo di ufficio. Non e percio di ostacolo alla presentazione di una nuova istanza la decisione negativa, non impugnata, intervenuta su precedente istanza di scarcerazione fondata sugli stessi fatti.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 272 bis CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 272 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)