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Sez. 5, Sentenza n. 3703 del 17/11/2011 Ud. (dep. 30/01/2012) Rv. 252943 - 01

DIFESA E DIFENSORI - SOSTITUTO DEL DIFENSORE | Difensore cui sia stata rilasciata procura speciale per la richiesta di riti alternativi, non contenente la facoltà di farsi sostituire in ordine a dette specifiche funzioni - Richiesta di giudizio abbreviato proposta dal sostituto del difensore, nominato ex art. 102 cod. proc. pen. - Nullità del procedimento - Ragioni.
Stato
decisa il 2011-11-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/252943-01

DIFESA E DIFENSORI - SOSTITUTO DEL DIFENSORE

La richiesta di giudizio abbreviato formulata esclusivamente dal sostituto processuale del difensore, munito solo di delega ex art. 102 cod. proc. pen., determina, qualora si proceda alla celebrazione del relativo giudizio, la nullità del procedimento, che se pur assoluta, per la riduzione delle garanzie difensive derivanti dalla scelta del rito speciale, è di ordine generale e deve, ai sensi dell'art. 180 cod. proc. pen., essere eccepita nei motivi di appello o, comunque, essere rilevata, anche di ufficio, nel corso del giudizio di secondo grado. Infatti, l'applicazione dell'art. 102 cod. proc. pen. concerne la sostituzione del difensore nel mandato alle liti e nella rappresentanza processuale ma non comporta la possibilità di sostituzione di quest'ultimo nell'esercizio di quei poteri che, per la natura del particolarissimo atto dispositivo in vista del quale sono conferiti, si caratterizzano per l'"intuitus personae" ed esulano da quelli tipici inerenti allo svolgimento del mandato difensivo. (Nella specie l'imputato aveva conferito al proprio difensore espressa procura speciale in ordine alla facoltà di chiedere riti alternativi, ma non la facoltà di subdelegare l'incombente).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 102 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 122 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)