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Sez. 1 - , Ordinanza n. 15246 del 12/05/2022 (Rv. 664772 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CHIUSURA DEL FALLIMENTO - EFFETTI | Esdebitazione - Termine annuale di decadenza - Parametrazione temporale alla sola procedura fallimentare nella quale è invocato il beneficio - Pendenza di altra procedura fallimentare - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2022-05-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/664772-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CHIUSURA DEL FALLIMENTO - EFFETTI

In tema di esdebitazione ex art. 142 l.fall., il termine di decadenza annuale dev'essere temporalmente parametrato alla sola circostanza dell'avvenuta chiusura dello specifico fallimento in relazione al quale è invocato il beneficio, dal momento che, valendo quest'ultimo a comportare la liberazione dai beni residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti in quello specifico fallimento, è escluso possa rilevare il parallelo coinvolgimento della persona fisica (quale socio illimitatamente responsabile di una società di persone) in altra procedura fallimentare.

Legge Falliment. art. 118, Legge Falliment. art. 142, Legge Falliment. art. 143 PENDENTE, Legge Falliment. art. 147 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)