Sez. 3, Sentenza n. 7633 del 17/12/1986 (Rv. 449641 - 01)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - SOTTOPOSIZIONE DELL'ASSICURATORE A LIQUIDAZIONE COATTA - DANNO RISARCIBILE DAL FONDO DI GARANZIA.*
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - SOTTOPOSIZIONE DELL'ASSICURATORE A LIQUIDAZIONE COATTA - DANNO RISARCIBILE DAL FONDO DI GARANZIA.*
In tema di Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore o dei natanti, qualora l'assicuratore venga sottoposto a liquidazione coatta con dichiarazione d'insolvenza, il danno risarcibile dal fondo di garanzia, e per esso dall'impresa all'uopo designata, resta soggetto al limite specificamente fissato dall'art. 21 ultimo comma della legge 24 dicembre 1969 n. 990, anche se inferiore al massimale di polizza, e tale limite non può essere superato per effetto di provvisionali che il danneggiato abbia in precedenza ricevuto dall'assicuratore in bonis, le quali, pertanto, vanno computate in detrazione della obbligazione del fondo. (Conf 3249/84, mass n 435292).*
Riferimenti normativi: Legge 24/12/1969 num. 990 art. 21 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 37
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)