diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 1408 del 06/12/2005 Ud. (dep. 16/01/2006) Rv. 232993 - 01

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - CONTRAVVENZIONI - CONCERNENTI L'INOSSERVANZA DEI PROVVEDIMENTI DI POLIZIA | Attività commerciale - Ordinanza sindacale di sospensione - Inosservanza - Penale rilevanza - Insussistenza.
Stato
decisa il 2005-12-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/232993-01

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - CONTRAVVENZIONI - CONCERNENTI L'INOSSERVANZA DEI PROVVEDIMENTI DI POLIZIA

Non è penalmente rilevante, ai sensi dell'art. 650 cod. pen. richiamato dall'art. 17 ter R.D. n. 773 del 1931 e succ. modif. - testo unico delle leggi di pubblica sicurezza -, la violazione dell'ordinanza sindacale di sospensione di un'attività commerciale, perché detta attività è estranea alla previsione del menzionato art. 17 ter che, nel prevedere la cessazione ovvero la sospensione dell'attività condotta in difetto di autorizzazione, ha riguardo soltanto alle attività di possibile turbamento per l'ordine pubblico, la sicurezza e l'incolumità dei cittadini, per le quali le norme dell'indicato testo unico prescrivono la necessità della preventiva autorizzazione di polizia.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 650 CORTE COST., Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 17 ter CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)