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Sez. 1, Sentenza n. 22256 del 07/12/2012 (Rv. 624725 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - SOCIETÀ E CONSORZI - SOCIETÀ CON SOCI A RESPONSABILITÀ ILLIMITATA - FALLIMENTO DELLA SOCIETÀ E DEI SOCI | Art. 147 della legge fall. come riformato dal d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 - Implicita esclusione della fallibilità del socio illimitatamente responsabile di una società diversa da quelle in nome collettivo ed in accomandita - Applicabilità alle società di persone - Esclusione.
Stato
decisa il 2012-12-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/624725-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - SOCIETÀ E CONSORZI - SOCIETÀ CON SOCI A RESPONSABILITÀ ILLIMITATA - FALLIMENTO DELLA SOCIETÀ E DEI SOCI

L'art. 147 legge fall., nel testo risultante dalla novella di cui al d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, prevede per le sole società in nome collettivo e quelle in accomandita (semplice o per azioni) l'estensione del fallimento al socio illimitatamente responsabile. Esso, pertanto, implicitamente ribadisce l'incompatibilità del fallimento del socio con il principio, connaturato alle società di capitali, della limitazione della sua responsabilità, anche con riferimento ai casi in cui, per vicende particolari, detta limitazione possa venir meno, ma al contempo non esclude - al contrario affermandola, trattandosi di socio illimitatamente responsabile ex art. 2320, primo comma, cod. civ. - la fallibilità del socio accomandante che si sia ingerito nell'amministrazione della società.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2320, Legge Falliment. art. 147 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)